Sentenza n. 350/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia - della Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia TPL n. 114/2023, pubblicata in data 28.12.2023, avente ad oggetto “Rideterminazione dei termini di scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenza in scadenza al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”; - della Determina Dirigenziale n. 116, pubblicata in data del 28.12.2023, avente ad oggetto “Proroga del termine di scadenza del contratto di servizio relativo al Servizio Urbano del Comune di Seregno (MB) in scadenza al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”; - della nota prot. 0004096 del 28.12.2023, con cui l'Agenzia TPL ha disposto il rigetto dell'istanza di proroga formulata da STIE; - della Deliberazione n. 4/2023 e relativo Allegato 1, pubblicata in data 29 dicembre 2023, adottata dall'Assemblea dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana Di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; - della Deliberazione n. 10/2023 e relativo allegato denominato “Documento istruttorio per l'assunzione delle decisioni in merito alla messa a gara dei servizi TPL di competenza”, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia TPL; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di rigetto dell’istanza di proroga dei contratti di servizio TPL e atti connessi, inclusi le proroghe differenziate dei contratti relativi ai servizi urbani di Rho e Seregno
Esito
Favorevole al resistente (agenzia TPL)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano nei Comuni di Rho e Seregno aveva impugnato gli atti con cui l’Agenzia TPL aveva rigettato la richiesta di proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2026, disponendo contestualmente la proroga del contratto relativo a Rho fino al 31 dicembre 2025 e di quello relativo a Seregno fino al 30 giugno 2024, nonché ulteriori atti concernenti la programmazione della messa a gara dei servizi. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha notificato all’Agenzia e alla Regione, ma non al Comune di Seregno, una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia non poteva produrre l’estinzione formale del giudizio secondo le formalità ordinarie, poiché non era stata notificata a tutte le parti evocate, incluso il Comune di Seregno, rimasto non costituito. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia, pur irrituale, è stata ritenuta un argomento qualificato e univoco idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per la natura processuale della decisione; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
la previsione ... consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La disposizione consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono le formalità della rinuncia, purché emergano fatti, atti o comportamenti univoci idonei a dimostrare il venir meno dell’interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- Una dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata a tutte le parti può essere irrituale e non determinare l’estinzione formale del giudizio, ma può comunque costituire, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il comportamento processuale della parte ricorrente dimostra in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può dichiarare l’improcedibilità del ricorso anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia rituale.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia e della natura in rito della pronuncia; nei confronti delle parti non costituite non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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