Parere n. 1390/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Aldo Di Ruscio, contro Comune di Sora, e nei confronti di Jeanine Lombardi, avverso ordinanza n. 195/2025 dell'8 ott. 2025, concernente demolizione manufatto abusivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza di demolizione n. 195/2025 dell’8 ottobre 2025 relativa a un manufatto edilizio adibito a ricovero per bestiame
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza di demolizione n. 195/2025, emessa dal Comune di Sora in relazione a un manufatto su due livelli, con struttura portante in legno, muri in calcestruzzo di circa un metro di altezza su tre lati e tetto a capanna formato da pannelli isolanti, destinato a ricovero per il bestiame. Il Comune sostiene che il manufatto, per le sue caratteristiche di stabilità, non sia riconducibile a un utilizzo saltuario, occasionale o stagionale e costituisca quindi una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente replica che l’opera è precaria e destinata a un uso non stabile, con conseguente riconducibilità all’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001. La Sezione deve acquisire elementi istruttori sulle caratteristiche strutturali e funzionali dell’opera e sui criteri per valutarne precarietà, stagionalità, stabilità e non occasionalità.
Il parere
La Sezione non definisce il ricorso né decide l’istanza cautelare. Rileva che, nonostante la richiesta del 17 febbraio 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora trasmesso la relazione istruttoria, neppure ai fini della sola domanda cautelare. Ordina quindi al Ministero di predisporre una relazione sui singoli motivi di ricorso, sulla memoria del Comune e sulle repliche del ricorrente, fornendo chiarimenti puntuali: sulle caratteristiche strutturali e sulla destinazione funzionale del manufatto; sui criteri e parametri per stabilire se l’opera presenti carattere stagionale e precario oppure stabile e non occasionale, ai fini della qualificazione edilizia e dell’individuazione del titolo necessario. Il Ministero dovrà trasmettere la relazione anche al ricorrente, assegnandogli un congruo termine per eventuali controdeduzioni, da depositare presso il Ministero per il successivo inoltro alla Sezione. Ogni decisione, compresa quella cautelare, resta riservata nelle more dell’istruttoria.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale
La relazione istruttoria richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è pervenuta, neppure ai fini della trattazione della domanda cautelare.
Caratteristiche del manufatto
Devono essere accertate e documentate le caratteristiche strutturali dell’opera e la sua destinazione funzionale, in rapporto alla qualificazione edilizia dell’intervento.
Precarietà, stagionalità e stabilità
La relazione deve indicare i criteri e i parametri utili a stabilire se il manufatto sia stagionale e precario oppure stabile e destinato a un uso non occasionale.
Contraddittorio sulle risultanze istruttorie
Il Ministero deve trasmettere la relazione al ricorrente e assegnargli un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni, da depositare presso il Ministero per il successivo inoltro alla Sezione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 27, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato in relazione alla comunicazione della Polizia Locale che ha segnalato l’edificazione del manufatto.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
Il Comune riconduce il manufatto alla nuova costruzione, ritenendolo soggetto a permesso di costruire.
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001
Il ricorrente invoca la disciplina dell’edilizia libera, sostenendo la precarietà e l’uso non stabile del manufatto.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la qualificazione edilizia dell’opera dipende da caratteristiche strutturali e funzionali controverse, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre un’istruttoria mirata prima di decidere anche la domanda cautelare.
- La qualificazione di un manufatto come precario o stabile non può essere desunta soltanto dalla destinazione dichiarata, ma richiede l’accertamento delle caratteristiche costruttive, della funzione concretamente svolta e dei criteri che consentano di verificare la stagionalità, l’occasionalità e la stabilità dell’utilizzo.
- Quando l’istruttoria è disposta nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, le risultanze devono essere portate a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni, in attuazione del contraddittorio procedimentale.
Ordinanza di demolizione di un manufatto adibito a ricovero per bestiame
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un privato contro il Comune di Sora, avverso l’ordinanza di demolizione n. 195/2025 dell’8 ottobre 2025. Il provvedimento comunale concerne un manufatto edilizio su due livelli, con struttura portante in legno, muri in calcestruzzo di circa un metro di altezza su tre lati e tetto a capanna composto da pannelli isolanti, destinato al ricovero del bestiame.
Premesse e richiesta
L’ordinanza è stata adottata dopo la comunicazione della Polizia Locale del 26 settembre 2025, redatta ai sensi dell’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, con cui era stata rilevata l’edificazione del manufatto.
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza, previa sospensione cautelare. La controversia dipende dalla qualificazione edilizia dell’opera e, in particolare, dalla sua natura precaria o stabile.
Posizioni delle parti
Il Comune di Sora sostiene che il sopralluogo della Polizia Locale abbia evidenziato una condizione di stabilità incompatibile con un utilizzo saltuario, occasionale o stagionale. Secondo l’amministrazione, l’intervento costituisce una nuova costruzione soggetta al permesso di costruire previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente contesta la ricostruzione comunale, insistendo sulla precarietà del manufatto e sulla sua riconducibilità all’attività edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001.
Istruttoria disposta dalla Sezione
La Sezione rileva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora trasmesso la relazione richiesta il 17 febbraio 2026, neppure ai fini della sola decisione sulla domanda cautelare.
Per tale ragione, dispone l’acquisizione di una relazione istruttoria sui singoli motivi di ricorso, sulla memoria del Comune e sulle repliche del ricorrente. La relazione dovrà chiarire:
- le caratteristiche strutturali del manufatto;
- la sua destinazione funzionale;
- i criteri e i parametri per stabilire se l’opera sia stagionale e precaria oppure stabile e non occasionale;
- le conseguenze della qualificazione del manufatto ai fini dell’individuazione del titolo edilizio o del regime di edilizia libera applicabile.
Il Ministero dovrà trasmettere la relazione anche al ricorrente e assegnargli un congruo termine per eventuali controdeduzioni, da depositare presso il Ministero per il successivo inoltro alla Sezione.
Decisione interlocutoria
La Sezione sospende l’espressione del parere e riserva ogni decisione, compresa quella sull’istanza cautelare, all’esito degli adempimenti istruttori. Il parere non contiene quindi una valutazione definitiva sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione né sulla qualificazione del manufatto come nuova costruzione o opera di edilizia libera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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