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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23670/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per Euro 384,76, relativo al "Tributo 0648 - contributo opere irrigue" per l’anno 2018, impugnato dal contribuente dinanzi al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello il giudice tributario regionale aveva ritenuto l’appello del consorzio inammissibile, affermando che, a seguito della riforma regionale dei consorzi di bonifica siciliani, il consorzio territoriale era da considerarsi non più esistente e quindi privo di potere impositivo, con conseguente invalidità dell’atto perché emesso da soggetto inesistente. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato la dedotta improcedibilità del ricorso per cassazione per mancanza dell’attestazione di conformità della procura speciale allegata via PEC, sostenendo che l’omissione non dovesse comportare la sanzione radicale dell’improcedibilità; (2) ha dedotto violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento consortile fosse un atto non impugnabile nei termini e comunque che mancasse la prova della tempestività del ricorso del contribuente; (3) ha censurato l’interpretazione dell’art. 13 l.r. Sicilia n. 5/2014 e della disciplina regolamentare sul riordino dei consorzi, assumendo che l’accorpamento non avesse comportato l’estinzione immediata dei consorzi territoriali e che essi conservassero operatività nella fase transitoria; (4) ha invocato, in subordine, la qualificazione del rapporto come mandato/delega interorganica e la legittimazione dell’ente ad agire nella riscossione. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha esaminato prima l’eccezione del controricorrente sulla validità della procura nel ricorso notificato via PEC e l’ha rigettata, ritenendo che l’omessa attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo, in mancanza di disconoscimento della controparte, integri una mera irregolarità formale non idonea a produrre improcedibilità. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo del consorzio perché la questione dell’impugnabilità dell’avviso di pagamento non era stata specificamente devoluta nei gradi di merito ed era stata proposta per la prima volta in cassazione; inoltre ha osservato che, in linea generale, gli atti con cui l’ente manifesta al contribuente una pretesa tributaria sono impugnabili anche per vizi formali e non solo sostanziali. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva dedotto in concreto la tardività del ricorso introduttivo né indicato elementi per ritenere spirato il termine decadenziale, limitandosi a una censura astratta sull’onere di verifica del giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la legge regionale siciliana sul riordino dei consorzi di bonifica non ha comportato l’estinzione immediata dei consorzi territoriali accorpati, ma ha previsto un processo progressivo e una fase transitoria durante la quale tali enti conservano operatività e legittimazione ad adottare gli atti già affidati, compresi quelli impositivi e di riscossione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    la copia munita di attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme; la mancanza dell’attestazione priva solo dell’equivalenza legale e non determina, di per sé, improcedibilità se la conformità non è disconosciuta

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito della procura speciale, a pena di improcedibilità, ma la Corte ne interpreta l’applicazione in senso non meramente formalistico

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    consente il deposito di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va letta in modo costituzionalmente orientato; ogni atto che manifesti una pretesa tributaria è impugnabile anche se non nominativamente previsto

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    il termine di sessanta giorni è richiamato come parametro decadenziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non era stata dedotta in concreto la tardività

  • art. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana

    non ha disposto l’immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati; il riordino ha natura progressiva e organizzatoria, con permanenza transitoria della loro operatività

  • art. 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    i piani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti fino a diversa determinazione, a conferma della continuità operativa nella fase transitoria

  • art. 1705 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’analogia con il mandato senza rappresentanza, ma la Corte afferma che l’eventuale improprio riferimento al mandato non incide sulla legittimazione dell’ente

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro di tutela effettiva del diritto di difesa e di accesso al giudice

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e della lettura non formalistica delle preclusioni processuali

  • art. 53 Cost.

    richiamato per sostenere l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’impugnabilità degli atti tributari

  • art. 97 Cost.

    richiamato per il buon andamento dell’amministrazione e per escludere letture irragionevolmente restrittive dell’impugnazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza una specifica decisività nella ratio della decisione

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza autonomo rilievo decisivo nella decisione

  • artt. 49, 50 e 52 d.lgs. 546/1992

    richiamati dal ricorrente nel quarto motivo, in relazione al diritto di impugnazione e al rito tributario

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato come parametro di effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 19 TUE

    richiamato come parametro sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno della necessità di interpretare le preclusioni processuali in modo ragionevole e proporzionato

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005

    richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sulla non automatica improcedibilità in caso di mancato disconoscimento della copia

  • art. 16-undecies d.l. 179/2012

    richiamato quale base delle decisioni più rigorose sulla necessità dell’attestazione di conformità nella notificazione via PEC

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato via PEC, la mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura speciale all’originale cartaceo non determina improcedibilità quando la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta: l’omissione resta una irregolarità formale priva di effetto pregiudizievole sostanziale.
  • Le norme processuali sull’accesso al giudizio di cassazione devono essere interpretate in modo non formalistico, secondo i principi di effettività della tutela giurisdizionale, ragionevolezza, proporzionalità e strumentalità delle forme.
  • In sede di legittimità non possono essere proposte questioni nuove non devolute nei gradi di merito; chi le deduce deve indicare specificamente dove e quando siano state sollevate, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.
  • In materia tributaria, l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va letta in senso costituzionalmente orientato: è impugnabile qualunque atto che renda nota al contribuente una specifica pretesa fiscale, anche se non nominativamente previsto e anche se viziato sotto il profilo formale.
  • La mancata deduzione concreta della tardività del ricorso o dell’erroneo riparto dell’onere probatorio rende inammissibile la censura che si limiti a contestare in astratto l’omesso controllo del giudice di merito.
  • Nel riordino di enti pubblici territoriali, l’istituzione dell’ente accorpante non implica automaticamente l’estinzione immediata degli enti accorpati: occorre verificare se la legge e gli atti attuativi prevedano una fase transitoria e la permanenza degli affidamenti preesistenti.
  • L’eventuale uso improprio di categorie privatistiche come il mandato senza rappresentanza non è decisivo se la legittimazione dell’ente discende direttamente dalla disciplina normativa di riordino e dalla continuità operativa nella fase transitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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