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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20075/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, limitatamente alla determinazione della pena, aveva riformato la sentenza di primo grado di condanna per falsificazione di atti pubblici. Pisoni denunciava motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla mancata prova pratica e alla sua consapevolezza circa i requisiti anagrafici della Mostes Viola; i Mostes contestavano l'attribuzione della responsabilità per concorso nel reato del pubblico ufficiale, sostenendo di non aver avuto preventivo accordo né consapevolezza delle modalità anomale dell'esame, di aver agito involontariamente e di meritare il riconoscimento delle attenuanti (in particolare la minima partecipazione ex art. 114 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per due ragioni principali: (1) il divieto, in sede di legittimità, di riesaminare i fatti e riformulare una diversa lettura del compendio probatorio; (2) la genericità delle censure, che non affrontano in modo specifico e argomentato la motivazione della corte territoriale. Nel merito la Corte ha richiamato e condiviso la ricostruzione della corte d'appello: la prova pratica non si è svolta e il rilascio della patente con l'abilitazione "pilota motorista autorizzato" è avvenuto in difetto dei presupposti (età e svolgimento della procedura), circostanze che hanno consentito di ritenere la consapevolezza e la volontà illecita del pubblico ufficiale e il concorso dei Mostes. Sono state respinte le doglianze sulle attenuanti e sull'art. 114 c.p. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 81, cpv., 110, 117, 476, 477, 479 c.p.

    artt. 81, cpv., 110, 117, 476, 477, 479, c.p.

    Gli articoli richiamati riguardano le circostanze aggravanti/concorrenti (art. 81 cpv.), il concorso di persone nel reato (art. 110), disposizioni su giurisdizione/competenza (art. 117) e i reati relativi alla falsificazione di atti pubblici (artt. 476-479). La Corte ha ritenuto integrato il reato di falsità documentale a carico del pubblico ufficiale e il concorso dei privati.

  • art. 114 c.p.

    La circostanza attenuante della minima partecipazione è stata esaminata e negata: la giurisprudenza richiede che il contributo del coautore sia di efficacia causale trascurabile; nel caso concreto il contributo dei Mostes non è stato ritenuto marginale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che permette la condanna alle spese e a una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha applicato questa disposizione per sanzionare i ricorrenti.

Massime di principio

  • In Cassazione è preclusa la rinnovazione del giudizio sui fatti: il ricorso deve prospettare vizi di diritto o gravi vizi di motivazione, non una semplice rivalutazione del compendio probatorio.
  • La genericità delle censure è causa di inammissibilità: le doglianze devono confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della corte territoriale.
  • Per configurare il concorso di persone nel reato non è necessario provare un previo accordo: può essere sufficiente la consapevolezza, anche unilaterale o successiva, di fornire un contributo alla realizzazione dell'evento criminoso.
  • La mera assenza di movente o l'affermazione di estemporaneità dell'azione del pubblico ufficiale non esclude automaticamente il concorso: rilevano le modalità esecutive, le dichiarazioni e le circostanze che consentono di inferire la volontà e la consapevolezza dell'illecito.
  • L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede che il contributo del coautore sia causalmente trascurabile; una partecipazione che abbia consentito o agevolato concretamente l'illecito non è compatibile con tale attenuante.
  • Chi propone ricorso deve prevedere il rischio di condanna alle spese e ad eventuali sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p. se le doglianze risultano manifestamente inammissibili o infondate.

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