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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto l’annullamento del decreto del 27 settembre 2019 e notificato il 15 ottobre 2019, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- in data 10 settembre 2018 avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta con provvedimento del Questore di Palermo del 1° agosto 2018, notificato il 10.08.2018;

Giustizia amministrativa202401020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto del ricorso gerarchico e contro la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, nullità e difetto di motivazione, omessa pronuncia, violazione degli artt. 2, 3 e 64 c.p.a., violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché erroneità nel rigetto delle censure rivolte contro il procedimento e la sanzione disciplinare. In particolare, ha dedotto la violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 737/1981 e 103 e 120 del d.P.R. n. 3/1957, per tardività della contestazione degli addebiti e lesione del diritto di difesa; difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti della sanzione; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, gradualità e tipicità delle sanzioni disciplinari; nonché l'illegittimità dell'asserito atteggiamento afflittivo dell'amministrazione in relazione all'attività sindacale dell'interessato. È stata inoltre contestata la statuizione sulle spese e chiesto il risarcimento dei danni. I fatti disciplinari riguardavano la presentazione con circa trenta minuti di ritardo a un turno di servizio del 4 agosto 2017, ritardo motivato dal dipendente con la necessità di sottoporre la propria autovettura a revisione o tagliando.

La decisione

L'appello è stato accolto quanto al primo profilo del primo motivo, relativo alla tardività della contestazione disciplinare. Il CGARS ha ritenuto che l'amministrazione avesse avuto contezza dei fatti già il 5 agosto 2017, quando era stata redatta la relazione di servizio, mentre la contestazione dell'addebito era stata notificata soltanto il 14 marzo 2018, quasi sette mesi dopo. La vicenda era semplice e immediatamente verificabile; gli accertamenti testimoniali richiesti dal dipendente erano stati disposti solo dopo la contestazione. Il richiamo al carico di lavoro degli uffici, ai precedenti disciplinari del dipendente e alla necessità di una ponderata valutazione non è stato ritenuto idoneo a giustificare il ritardo, poiché la tempestività tutela il diritto di difesa e impedisce che il dipendente resti esposto sine die all'azione disciplinare. Il giudice ha precisato che l'immediatezza della contestazione è relativa e non impone un termine fisso, ma richiede una ragionevole prontezza commisurata alla complessità degli accertamenti e alle esigenze di difesa; nel caso concreto, il ritardo era sproporzionato e ingiustificato. Sono stati quindi annullati sia il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico sia il provvedimento sanzionatorio del Questore, con riforma della sentenza del TAR. Gli ulteriori motivi sulla violazione dell'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, sui difetti di istruttoria e motivazione, sulla proporzionalità della sanzione e sull'asserito attacco afflittivo sono stati dichiarati assorbiti. Il motivo relativo al risarcimento è stato respinto: l'annullamento non determina automaticamente il diritto al risarcimento, che richiede allegazione e prova di condotta illecita, colpa, nesso causale ed evento dannoso. La domanda risarcitoria è stata comunque ritenuta inammissibile perché formulata genericamente nel ricorso introduttivo e non poteva essere integrata mediante una memoria non notificata. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 737/1981

    La disposizione richiama, per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la disciplina dell'art. 103 del d.P.R. n. 3/1957.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. n. 3/1957

    Impone all'amministrazione di contestare gli addebiti con ragionevole prontezza dopo la conoscenza dei fatti; non prevede un termine fisso, ma una regola di immediatezza relativa, valutata in rapporto alla complessità degli accertamenti e alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 120 d.P.R. n. 3/1957

    La relativa censura è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'accoglimento della censura sulla tardività della contestazione.

  • art. 4, comma 2, nn. 9 e 10, d.P.R. n. 737/1981

    Prevede le fattispecie disciplinari della ritardata presentazione in servizio e della grave negligenza in servizio, contestate al dipendente.

  • art. 2697 c.c.

    L'azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo resta soggetta all'onere della prova dei fatti costitutivi della responsabilità.

  • art. 2, comma 7, d.lgs. n. 104/2010

  • art. 3 d.lgs. n. 104/2010

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare relativo al personale della pubblica amministrazione, l'obbligo di contestare gli addebiti "subito" non implica l'osservanza di un termine fisso, ma impone una ragionevole prontezza, da valutare in concreto considerando la complessità e la consistenza degli accertamenti preliminari, la gravità dei fatti e l'incidenza del ritardo sull'esercizio del diritto di difesa.
  • Quando i fatti disciplinari sono semplici, immediatamente verificabili e già compiutamente rappresentati in una relazione di servizio, un intervallo di quasi sette mesi tra la conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione e la notificazione della contestazione non è giustificabile mediante il generico richiamo al carico di lavoro degli uffici, ai precedenti disciplinari dell'incolpato o alla necessità di una valutazione ponderata.
  • Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare rileva il momento in cui l'amministrazione, considerata nel complesso dei suoi organi capaci di effettuare una prima valutazione dell'accaduto e di attivare gli adempimenti conseguenti, ha avuto conoscenza dei fatti, non necessariamente il momento in cui ne è venuto a conoscenza l'organo formalmente competente a promuovere l'azione disciplinare.
  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il ricorrente deve allegare e provare condotta illecita, colpa, nesso causale ed evento dannoso, nonché, per le pretese relative a interessi legittimi pretensivi, la spettanza del bene della vita.
  • La domanda risarcitoria deve essere specificamente allegata negli atti processuali notificati; una memoria difensiva non notificata non può introdurre o integrare i fatti costitutivi della domanda, né le allegazioni relative all'illegittimità dell'atto possono sostituire quelle necessarie a fondare la responsabilità risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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