Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha dichiarati responsabili di tentato furto in abitazione aggravato e li ha condannati a 1 anno di reclusione (con multa di euro 300). Criscenti deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine alla presunta conoscenza reciproca e al ruolo attribuito allo scooter e ai telefoni rinvenuti, sostenendo che l'intestatario di un'utenza non coincide necessariamente con l'utilizzatore e che mancavano elementi certi sul fatto che lo scooter fosse stato impiegato dai malfattori. D'Amico denuncia l'insufficienza degli indizi, rilevando che a suo carico sarebbe emersa soltanto l'intestazione di una scheda SIM trovata in un telefono rinvenuto sotto la sella dello scooter, e contesta altresì la determinazione della pena in relazione alla normativa applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato una pluralità di elementi: i telefoni con SIM intestate ai due imputati rinvenuti sotto la sella dello scooter usato dagli autori del fatto; il fatto che i telefoni fossero accesi (con arrivo di chiamate durante l'intervento di polizia); l'assenza di denunce di furto o smarrimento; l'intestazione del motociclo a un congiunto di Criscenti che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Corte ha ritenuto le ipotesi alternative (appropriazione immediata di telefoni altrui prima del furto o cessione preventiva d'uso) implausibili e prive di riscontro probatorio. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto che l'appello abbia fornito adeguata motivazione sui criteri di determinazione della pena detentiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme che i ricorrenti hanno denunciato come non osservate; la Corte non ha ritenuto che la sua violazione incidesse sulla motivazione complessiva
art. 123 cod. proc. pen.
Censurato dai ricorrenti in ordine ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non contraddittoria
art. 44 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze come norma procedurale pertinente; la Corte non ha ritenuto che la sua inosservanza abbia inciso sull'esito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul limite dei motivi proponibili in cassazione; i motivi sono stati esaminati nei limiti richiesti dalla disposizione
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorso di D'Amico in tema di valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito si sia fondata su pluralità di elementi e non su un unico indizio
art. 2 cod. pen.
Richiamato nel motivo sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'appello abbia dato criteri adeguati per la commisurazione della pena
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di cui alla pronuncia; la questione penal-sostanziale sulla pena è stata ritenuta correttamente affrontata dai giudici di merito
Massime di principio
- La condanna basata su elementi indiziari è legittima quando sussiste una pluralità di indizi coerenti che, valutati nel loro complesso, escludono ragionevoli alternative; non è necessario che ogni singolo indizio sia decisivo.
- L'intestazione di una SIM o di un telefono non è di per sé prova unica e sufficiente, ma acquista rilevanza probatoria se integrata da altri elementi fattuali (luogo di rinvenimento, stato di accensione, assenza di denunce di smarrimento/furto, collegamenti con veicoli o persone coinvolte).
- La presenza di un telefono acceso e che riceve chiamate nel momento del rinvenimento può essere valutata come elemento che avvicina temporalmente l'utilizzo del dispositivo al fatto delittuoso, rafforzando l'ipotesi accusatoria se non esistono spiegazioni alternative plausibili.
- L'appartenenza di un veicolo a un congiunto e la mancata collaborazione di questi (es. avvalersi della facoltà di non deporre) possono essere considerate elementi circostanziali utili alla ricostruzione probatoria, senza però sostituirsi all'obbligo dell'accusa di fornire la prova complessiva.
- Il giudice non è tenuto ad acquisire prove a discarico per gli imputati; spetta all'accusa dimostrare la tesi contestatoria oltre ogni ragionevole dubbio, ma le ipotesi alternative devono essere effettivamente concrete e supportate da riscontri per scalfire la valutazione probatoria.
- Nell'appello e in cassazione la valutazione della motivazione è rigida: le critiche devono mostrare che la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di riferimenti a fatti apprezzati; censure meramente astratte sulle possibili alternative non sono sufficienti a riformare la decisione.
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