Sentenza del 04/11/2016 n. 22413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva escluso dalla tassazione alcuni versamenti bancari effettuati mediante assegni, ritenendoli giustificati, in particolare quelli riconducibili alla società F.lli R. e ad altri soggetti. Contestava inoltre l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva resa dall'amministratore della società come prova piena e la carenza di motivazione sulla mancata restituzione delle somme. B.M., invece, sosteneva che i proventi derivanti dall'attività di prostituzione non fossero imponibili e contestava il metodo di accertamento, la qualificazione reddituale dei proventi e la motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate per inidoneità del quesito di diritto, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo: le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono essere utilizzate nel processo tributario solo come elementi indiziari e non possono, da sole, fondare la decisione. La Commissione regionale aveva attribuito alla dichiarazione dell'amministratore della società F.lli R. un valore sostanzialmente pieno, senza verificare adeguatamente la sua attendibilità né l'assenza di tracce contabili della restituzione delle somme. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tali aspetti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale di B.M. è stato rigettato o dichiarato inammissibile nei singoli motivi. La Corte ha confermato in linea di principio che i proventi dell'attività di prostituzione, occasionale o abituale, costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 67, lett. l) e art. 6, comma 1, lett. f)
"redditi diversi" derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare o permettere
I proventi dell'attività di prostituzione sono imponibili ai fini Irpef come redditi diversi, anche quando l'attività sia occasionale; l'abitualità rileva invece, secondo la sentenza, ai fini dell'eventuale assoggettamento all'Iva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32, 38, 39 e 41
"utilizzo dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32"
Gli accertamenti bancari possono essere utilizzati per ricostruire il reddito. L'art. 41 disciplina l'accertamento d'ufficio per chi non presenta la dichiarazione, mentre l'art. 38 disciplina la rettifica della dichiarazione presentata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4
"divieto di prova testimoniale"
Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale formale; tuttavia le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo possono essere prodotte come elementi indiziari, non come prova piena autonoma.
Codice civile, art. 2697
La parte che intende far valere un fatto deve provarne i presupposti. Nel caso concreto, le giustificazioni dei versamenti bancari dovevano essere supportate da elementi attendibili e coerenti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati da quesiti pertinenti e correttamente riferiti al vizio denunciato; quesiti astratti, generici o riferiti a una diversa violazione comportano l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 335
I ricorsi separatamente proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti e decisi congiuntamente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5
"esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo"
L'abitualità dell'attività di lavoro autonomo può assumere rilievo ai fini Iva, distintamente dalla tassabilità ai fini Irpef dei proventi.
Massime di principio
- I versamenti bancari rilevati dall'Amministrazione finanziaria costituiscono elementi presuntivi rilevanti ai fini dell'accertamento; il contribuente deve fornire spiegazioni specifiche, documentate e coerenti per dimostrare che non rappresentano reddito imponibile.
- Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario come indizi, ma non possono da sole dimostrare la causale dei movimenti bancari: devono essere corroborate da documenti, registrazioni contabili o altri elementi oggettivi.
- La mera dichiarazione di aver ricevuto denaro per conto di terzi e di averlo successivamente restituito non è sufficiente se non trova riscontro nelle movimentazioni bancarie o nella contabilità delle parti coinvolte.
- I proventi di un'attività economicamente remunerata possono essere imponibili anche quando l'attività non sia formalmente organizzata o sia svolta occasionalmente; l'assenza di una dichiarazione dei redditi non esclude l'imposizione.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere con precisione tra violazione di legge, vizio di motivazione e questioni di fatto, formulando censure specifiche e pertinenti alla decisione impugnata.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Agenzia sul quantum: impone un nuovo esame, limitato ai punti indicati dalla Corte, da parte del giudice di merito.
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