Sentenza n. 874/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell'illegittimità e conseguente annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla Sig.ra Sahar Safeena presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio presso l’Ambasciata italiana di Islamabad. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta quanto alla definizione del giudizio, ma ha chiesto la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’intervenuta fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell’amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell’amministrazione resistente la restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente integra il soddisfacimento della pretesa azionata e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l’amministrazione attiva il procedimento nel corso del giudizio sul silenzio, il comportamento operoso dell’amministrazione può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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