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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. 82/91, adottata in data 21 maggio 2025 e notificata il 17 giugno 2025, nonché dell'informativa sulle modalità di applicazione delle previsioni di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973 al beneficio della capitalizzazione per collaboratori e loro familiari, notificata al ricorrente il 3 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202509344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che, in riedizione del potere e in esecuzione di una precedente sentenza, ha subordinato la capitalizzazione delle misure di assistenza all'intestazione dell'immobile al collaboratore, nonché informativa sull'applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del 21 maggio 2025 e l'informativa notificata il 3 luglio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In primo luogo ha dedotto la violazione o elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Lazio, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente subordinato la capitalizzazione all'intestazione dell'immobile a suo nome. La sentenza da eseguire aveva invece imposto all'Amministrazione di valutare se l'intestazione dell'immobile a terzi fosse coerente con l'effettiva finalità di reinserimento del collaboratore di giustizia. In secondo luogo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, sostenendo che la verifica ivi prevista non potesse operare sulle erogazioni spettanti ai collaboratori di giustizia, né nella fase di concessione né in quella di liquidazione, trattandosi di benefici fondati su una disciplina legislativa speciale finalizzata al reinserimento sociale. L'Amministrazione ha eccepito, in subordine, l'inammissibilità della censura di violazione o elusione del giudicato proposta nel giudizio di cognizione anziché mediante giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, senza ravvisare la necessità di adottare misure cautelari. Quanto alla condizione dell'intestazione dell'immobile, ha rilevato che l'Amministrazione ha fornito riscontro all'ordinanza istruttoria, illustrando l'istruttoria e le ragioni per cui l'intestazione diretta al collaboratore sarebbe coerente con la finalità di reinserimento sociale, e precisando che nel caso concreto non erano state rappresentate valide e straordinarie ragioni per derogare a tale criterio generale. Quanto all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, il Collegio ha ritenuto, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, di non discostarsi dall'affermazione resa dal Consiglio di Stato nel giudizio d'appello sulla precedente sentenza: la disposizione ha portata generale, non esclude dalla compensazione la tipologia di credito del collaboratore e le circolari non possono disporre contra legem. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che la delibera riconosce comunque al ricorrente l'importo complessivo entro il limite di cinque anni di capitalizzazione, subordinandolo soltanto all'intestazione a suo nome dell'immobile, e che allo stato non risultava adottato alcun atto concretamente collegato all'applicazione dell'art. 48-bis. Non è stata quindi accolta la richiesta cautelare; le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    Commissione Centrale ex art. 10 L. 82/91

    Costituisce la base normativa dell'atto della Commissione Centrale impugnato.

  • art. 13, comma 45, l. 82/1991

    capitalizzazione ex art. 13 c. 45 legge 82/1991

    Individua la misura di capitalizzazione preordinata al reinserimento sociale del collaboratore di giustizia.

  • art. 10, comma 15, d.m. 161/2004

    limite di cinque anni di capitalizzazione delle misure di assistenza percepite

    È richiamato come limite massimo dell'importo complessivo concedibile mediante capitalizzazione.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    la previsione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale, non esclude dalla possibilità di compensazione la tipologia di credito dell’appellante

    Secondo l'orientamento richiamato dal TAR, la verifica e la compensazione previste dalla disposizione hanno portata generale e non sono escluse per il credito derivante dalla capitalizzazione delle misure di assistenza ai collaboratori di giustizia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica della legittimità di una riedizione del potere amministrativo in esecuzione di una precedente sentenza è svolta con cognizione sommaria; la misura cautelare può essere negata quando l'Amministrazione abbia documentato l'istruttoria e le valutazioni richieste dal giudicato e le censure non presentino un fumus boni iuris sufficiente.
  • Quando il giudicato impone all'Amministrazione di valutare la coerenza dell'intestazione di un bene a terzi con la finalità di reinserimento sociale, l'Amministrazione può ritenere in via generale coerente l'intestazione diretta al beneficiario, purché esamini il caso concreto e valuti l'eventuale sussistenza di valide ragioni straordinarie per derogare a tale criterio.
  • L'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 ha portata generale e non esclude, in assenza di una specifica previsione normativa, i crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure di assistenza spettanti ai collaboratori di giustizia; eventuali circolari amministrative non possono introdurre deroghe contra legem.
  • La domanda cautelare non può essere accolta quando il provvedimento impugnato riconosca comunque il beneficio economico entro il limite normativo previsto, subordinandone l'erogazione a una condizione ritenuta, allo stato, coerente con la finalità legale della misura, e non risulti ancora adottato alcun atto applicativo concretamente lesivo relativo alla verifica ex art. 48-bis.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAccordi e attività consensualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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