Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26318/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Bergamo per danneggiamento aggravato e tentato furto in abitazione alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800 di multa. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 235 c.p. per l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Ha sostenuto che, essendo stata irrogata una pena detentiva superiore al limite previsto dalla norma, e risultando l'imputato straniero irregolare, senza fissa dimora, già destinatario di un precedente provvedimento di espulsione e con precedenti per reati analoghi e condotte violente, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre l'espulsione ovvero quantomeno motivare espressamente sul punto. La questione centrale riguarda dunque non la responsabilità per i reati già accertati, ma l'omessa statuizione sulla misura di sicurezza accessoria/personale dell'espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha richiamato il principio secondo cui l'espulsione dello straniero ex art. 235 c.p., in caso di condanna alla reclusione superiore a due anni, è misura di sicurezza personale facoltativa che richiede una valutazione sulla pericolosità sociale; tuttavia, quando il giudice ritenga di non applicarla, tale scelta implica di regola una valutazione negativa sulla pericolosità. Nel caso concreto, però, il Tribunale aveva esplicitato elementi depongenti per la pericolosità dell'imputato, ma non aveva poi preso posizione sull'espulsione. Per questo la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione inerente all'espulsione dell'imputato, con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 235 c.p.

    L'espulsione dello straniero dopo condanna a pena detentiva superiore a due anni è configurata come misura di sicurezza personale facoltativa; la sua applicazione richiede una valutazione motivata della pericolosità sociale del condannato.

Massime di principio

  • La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 235 c.p. non opera automaticamente per il solo superamento della soglia edittale della pena, ma presuppone una verifica della pericolosità sociale del condannato.
  • Se il giudice di merito non applica la misura di sicurezza e non esplicita un giudizio contrario sulla pericolosità, la mancata applicazione può essere letta come implicita valutazione negativa; tale implicita valutazione, però, non è configurabile quando la motivazione della sentenza valorizzi espressamente elementi sintomatici di pericolosità senza poi pronunciarsi sull'espulsione.
  • Quando il giudice segnala elementi specifici di pericolosità sociale dello straniero condannato, deve comunque assumere una decisione espressa sulla misura di sicurezza dell'espulsione, pena il vizio di erronea applicazione della norma sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.