Ordinanza n. 100/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Catanzaro – Ufficio Immigrazione Prot.-OMISSIS--OMISSIS- di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di ogni altro atto connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Catanzaro di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Catanzaro ha archiviato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha documentato di avere presentato una domanda per il rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale. Poiché l'esito del procedimento di conversione avrebbe potuto incidere sul ricorso, il TAR aveva già rinviato la trattazione della domanda cautelare. Alla successiva camera di consiglio è stato rappresentato che l'istruttoria sulla conversione era ancora in corso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto opportuno, per ragioni di economia processuale, rinviare ulteriormente la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di conversione, il cui eventuale accoglimento potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso. Contestualmente, ha accolto interinalmente la domanda cautelare, confermando la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La misura è stata giustificata dal bilanciamento degli interessi, nel quale è risultato prevalente l'interesse del ricorrente alla regolare permanenza sul territorio nazionale nelle more della definizione della propria posizione amministrativa. L'amministrazione è stata invitata a concludere l'iter istruttorio entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, anche in considerazione del precedente rinvio già disposto per la medesima finalità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la definizione di un procedimento amministrativo sopravvenuto può incidere sull'interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della domanda cautelare per attendere la conclusione di tale procedimento, in applicazione di ragioni di economia processuale.
- Nelle more della definizione della posizione amministrativa di un cittadino straniero, il giudice può sospendere interinalmente l'efficacia del provvedimento lesivo quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l'interesse alla regolare permanenza sul territorio nazionale.
- Il rinvio della trattazione cautelare può essere accompagnato dall'invito all'amministrazione a concludere l'istruttoria entro un termine ragionevole, individuato in concreto dal giudice anche tenendo conto di precedenti rinvii già concessi per la stessa finalità.
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