Cassazione Civile, Ordinanza n. 32138/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 ai fini IRES, IRAP e IVA. Tra i rilievi, contestava la deduzione di euro 328.929 per svalutazione/perdita su crediti verso due società debitrici ammesse ad amministrazione straordinaria nel 2004, sostenendo che la perdita fosse deducibile nell'anno di apertura della procedura concorsuale e non nel 2007. Contestava inoltre, nella medesima ripresa, la deduzione di euro 50.884 per violazione dell'art. 83 TUIR. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della società limitatamente alla ripresa n. 9; la CTR Lombardia aveva confermato tale annullamento. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 109 TUIR, perché la CTR avrebbe ritenuto deducibile la perdita in un esercizio diverso da quello di apertura della procedura concorsuale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'art. 83 TUIR.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non corretta l'affermazione della CTR secondo cui la deduzione poteva avvenire nel 2007 sulla base di un generico criterio di prudenza, perché la disciplina richiede un preciso ancoraggio temporale. Ha richiamato la modifica introdotta dal d.lgs. 147/2015 e la norma di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 3, che consente la deduzione delle svalutazioni/perdite su crediti anche in un esercizio successivo a quello in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché entro il periodo in cui, secondo i principi contabili, debba avvenire la cancellazione del credito dal bilancio. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR Lombardia perché rivaluti in fatto se la deduzione effettuata nel 2007 sia compatibile con tale criterio temporale e provveda anche sulle spese. Ha inoltre accolto il secondo motivo per omessa pronuncia sulla deduzione ex art. 83 TUIR.
Norme richiamate
art. 101, comma 5, TUIR
"Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali."
La deduzione delle perdite su crediti verso debitori in procedura concorsuale non è libera nel tempo: la Corte richiama il nuovo assetto normativo che consente la deduzione in un arco temporale successivo all'apertura della procedura, ma entro il momento della cancellazione del credito dal bilancio secondo i principi contabili.
art. 101, comma 5-bis, TUIR
Introdotto dal d.lgs. 147/2015, consente la deduzione della perdita su crediti anche in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché non oltre l'esercizio in cui, secondo i principi contabili, il credito deve essere cancellato dal bilancio.
art. 13, comma 3, d.lgs. 147/2015
Norma di interpretazione autentica dell'art. 101, comma 5, TUIR: le svalutazioni contabili dei crediti verso debitori in procedura concorsuale, eventualmente non dedotte nei periodi in cui maturano i presupposti, sono deducibili nell'esercizio di cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 147/2015
Ha introdotto nel TUIR il comma 5-bis dell'art. 101, ampliando la finestra temporale di deduzione delle perdite su crediti.
art. 112 c.p.c.
La CTR è incorsa in omessa pronuncia sulla doglianza concernente la violazione dell'art. 83 TUIR.
art. 83 TUIR
La censura relativa alla sua violazione non è stata esaminata dalla CTR, integrando vizio di omessa pronuncia.
art. 109 TUIR
Invocato dall'Agenzia insieme all'art. 101 TUIR per sostenere il principio di competenza e la deduzione nell'esercizio corretto.
art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare il principio di competenza quale criterio oggettivo e inderogabile del reddito d'impresa.
art. 360 c.p.c., n. 3
Parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 c.p.c., n. 4
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massime di principio
- Per le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione non è rimessa alla scelta discrezionale del contribuente, ma deve collocarsi nel corretto periodo d'imposta secondo la disciplina sostanziale applicabile e i principi contabili.
- La modifica introdotta dal d.lgs. 147/2015, letta in combinazione con la norma di interpretazione autentica, consente la deduzione delle svalutazioni/perdite su crediti anche in un esercizio successivo all'apertura della procedura concorsuale, purché entro l'esercizio in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio.
- Il giudice di merito non può fondare la legittimità della deduzione su un generico criterio di prudenza privo di ancoraggio temporale: occorre verificare se la deduzione sia avvenuta nel segmento temporale consentito dalla normativa applicabile.
- L'omessa pronuncia su una specifica censura dedotta in appello integra vizio ex art. 112 c.p.c. ed è censurabile con ricorso per cassazione.
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