Cassazione Penale, Sentenza n. 30586/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/05/2021 che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati di lottizzazione abusiva e aveva revocato o ridotto misure patrimoniali e statuizioni civili. Gli appellanti deducono violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di lottizzazione abusiva (art. 30 e 44 DPR 380/2001), lamentano che l'intervento edilizio era autorizzato o ammissibile tramite planivolumetrico o strumenti regionali (LR 71/1978; LR 19/2020) e sostengono la loro condizione di terzi acquirenti in buona fede; Accordino contesta, inoltre, la configurabilità del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per aver seguito prassi e circolari amministrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ribadito il principio secondo cui, in presenza di estinzione per prescrizione, il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo ictu oculi; i ricorrenti non hanno dimostrato tale evidenza. La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente qualificato l'intervento come lottizzazione abusiva (forma negoziale e materiale, lotto di circa 3.080 mq) e ha adeguatamente motivato l'accertamento sia dell'elemento oggettivo (frazionamento, edificazione, realizzazione di opere di urbanizzazione e modifica della viabilità pubblica) sia dell'elemento soggettivo, rilevando vizi procedurali e colposa negligenza. È stato inoltre affermato che il rilascio di titoli abilitativi non esclude responsabilità penale se gli atti sono contrari agli strumenti urbanistici, e che il planivolumetrico non equivale a uno strumento urbanistico attuativo; la norma regionale sopravvenuta (LR 19/2020, art. 30, comma 11) non contrastava la ricostruzione perché non equiparabile agli strumenti richiesti dalle NTA del PRG. Quanto all'abuso d'ufficio contestato ad Accordino, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente individuato le violazioni di legge e i doveri amministrativi incombenti, giustificando la responsabilità. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e confermate le valutazioni di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 30
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabiliti dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Definisce la fattispecie di lottizzazione abusiva (materiale, negoziale e mista). La Corte ha utilizzato questa definizione per qualificare l'intervento realizzato e ritenere rilevante sia il frazionamento/vendita sia le opere edilizie e di urbanizzazione.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44
Indica i contenuti della fattispecie di lottizzazione abusiva; richiamata dalla Corte come riferimento normativo per l'integrazione del reato in relazione agli strumenti urbanistici.
Codice di procedura penale - art. 129, comma 2
Stabilisce che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può assolvere per non doversi procedere solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo ictu oculi. La Cassazione ha ribadito che i ricorrenti non hanno soddisfatto questo requisito.
Codice penale - art. 323
Abuso d'ufficio: la Corte ha confermato che la violazione di specifici doveri di legge (anche connessi al rispetto degli strumenti urbanistici e dei doveri di vigilanza) può integrare la fattispecie; la responsabilità può emergere anche dalla macroscopica illegittimità degli atti.
Legge regionale Sicilia n. 71/1978
Richiamata dai ricorrenti per sostenere l'esclusione della lottizzazione in presenza di lotto 'intercluso' e per l'uso della singola concessione in zona B; la Corte ritiene che tali argomenti non escludano, di per sé, l'integrazione del reato ove sussistano significative trasformazioni urbanistiche non compatibili con il PRG e le NTA.
Legge regionale Sicilia n. 19/2020 - art. 30, comma 11
Prevede semplificazioni per lottizzazioni di estensione inferiore a 5.000 mq mediante permesso di costruire convenzionato; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia equiparabile agli strumenti urbanistici attuativi richiesti dalle NTA e non muta la qualificazione penale dei fatti oggetto del processo.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) - artt. 146, 164, 181
Richiamati con riferimento a profili di incompatibilità paesaggistica delle opere e alla non sanabilità degli abusi sotto il profilo paesaggistico.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 7 comma 6, 12, 13, 27, 36
Norme tecniche di attuazione del PRG e doveri degli uffici: la Corte ha fatto riferimento alle NTA (art. 7 comma 6) per escludere l'efficacia del planivolumetrico quale strumento attuativo richiesto e ha richiamato gli obblighi di vigilanza e i doveri procedurali la cui violazione giustifica la responsabilità penale.
Legge Regionale n. 16/2016 - art. 20, comma 1
Normativa richiamata (tramite la LR 19/2020) concernente il permesso di costruire convenzionato; la Corte ha ritenuto che il richiamo non incida sulla qualificazione dei fatti per le ragioni esplicitate.
Massime di principio
- Se in sede di appello il reato è dichiarato estinto per prescrizione, la cassazione può ottenere il proscioglimento nel merito solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo "ictu oculi" ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; censure di mera motivazione non sono sufficienti.
- La lottizzazione abusiva può assumere forma materiale, negoziale o mista: è integrata dal frazionamento/vendita finalizzati all'edificazione e/o dall'effettiva realizzazione di opere che trasformano urbanisticamente il territorio.
- Il rilascio di titoli abilitativi o pareri amministrativi non esclude automaticamente la responsabilità penale quando tali atti contrastino con gli strumenti urbanistici o normative superiori; il giudice penale valuta la conformità concreta dell'opera agli strumenti di pianificazione.
- Strumenti come il "planivolumetrico" non sono automaticamente equiparabili a strumenti urbanistici attuativi; va verificata la natura giuridica dello strumento previsto dalla normativa locale e dalle NTA.
- Norme regionali sopravvenute che semplificano gli strumenti di attuazione (es. permesso di costruire convenzionato) non cancellano retroattivamente responsabilità penali già accertate, salvo che non sia dimostrata la loro diretta e immediata applicabilità al fatto storico.
- In tema di abuso d'ufficio, la violazione di prescrizioni urbanistiche e dei doveri di vigilanza può costituire "violazione di legge" idonea a integrare il reato, anche quando l'atto impugnato sia formalmente un titolo amministrativo.
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