Sentenza del 09/05/2018 n. 4360 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 52 /2018 ACCERTAMENTO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Prescrizione - cartelle della CCIAA - termine - quinquennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile alle cartelle di pagamento relative al diritto camerale annuale. In assenza di una specifica previsione normativa, il termine deve essere individuato in quello breve quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche annuali o infrannuali, poiché il diritto camerale matura con periodicità annuale.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile alle cartelle della CCIAA il termine di prescrizione di cinque anni. Pertanto, una pretesa relativa a diritti camerali non azionata entro tale termine deve considerarsi prescritta, con conseguente accoglimento della contestazione nella misura in cui sia stata dedotta e provata la decorrenza del quinquennio senza atti interruttivi. Il testo non specifica gli importi, le parti processuali né il dispositivo integrale.
Norme richiamate
Art. 2948 del codice civile
Il codice civile prevede un termine breve di cinque anni per le prestazioni periodiche annuali o infrannuali.
La norma è stata interpretata nel senso che il diritto camerale, avendo natura periodica e maturando annualmente, è soggetto alla prescrizione quinquennale anche quando la relativa riscossione avviene mediante cartella di pagamento.
Massime di principio
- Per i diritti camerali con cadenza annuale, in assenza di una diversa disciplina specifica, il termine di prescrizione da considerare è normalmente quello quinquennale.
- La prescrizione decorre, in linea generale, dal momento in cui il credito può essere fatto valere e può essere interrotta da atti idonei, purché validamente notificati al debitore.
- La semplice iscrizione a ruolo o l'emissione interna della cartella non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'interruzione della prescrizione: occorre verificare la notifica degli atti e le relative date.
- Chi contesta la cartella deve ricostruire la sequenza temporale del credito, delle notifiche e degli eventuali atti interruttivi, verificando se siano trascorsi più di cinque anni senza interruzioni valide.
Testo integrale
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