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Sentenza

Sentenza del 28/01/2016 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRES - Enti non commerciali - Trasferimento a titolo oneroso dei diritti di "cubatura" - Plusvalenza - Imponibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Parrocchia ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2003, contestando l'assoggettabilità a imposta della plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di 5.000 mq di cubatura, riferita a un terreno edificabile. Ha sostenuto che la cubatura non costituisse un diritto reale e che, pertanto, la relativa cessione non rientrasse tra le operazioni indicate dagli articoli 9 e 67 del TUIR. In appello ha inoltre dedotto la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e ha lamentato l'omessa considerazione dell'incasso di 50.000 euro avvenuto nel 2002.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la tassazione della plusvalenza. Ha ritenuto che la cessione onerosa dei diritti edificatori, relativi a un terreno edificabile e trasferiti mediante apposito atto, sia assimilabile al trasferimento di un diritto reale di godimento e produca un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR. La motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta sufficiente. Quanto ai 50.000 euro incassati nel 2002, il Collegio ha affermato che la plusvalenza si considera imponibile nel periodo in cui si perfeziona l'effetto traslativo, quindi nel 2003, anche se il corrispettivo è stato pagato anticipatamente. La Parrocchia è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa dei diritti di cubatura è stata qualificata come reddito diverso, in quanto la cubatura è stata equiparata a un diritto reale di godimento relativo a un terreno edificabile.

  • Art. 9, comma 5, del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    "atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento"

    La norma consente di assimilare fiscalmente la cessione dei diritti edificatori agli atti onerosi di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.

  • Art. 68, comma 7, lettera f), del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    "nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta"

    In caso di pagamento rateizzato, la plusvalenza viene imputata ai diversi periodi d'imposta in proporzione alle somme percepite, salvo il principio secondo cui l'imposizione non può precedere il perfezionamento dell'atto traslativo.

  • Art. 2643, n. 2-bis, del codice civile

    "i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati"

    La previsione della trascrivibilità dei contratti relativi ai diritti edificatori è stata considerata un'ulteriore conferma della loro autonoma rilevanza e della vicinanza funzionale ai diritti immobiliari.

  • Art. 6 del d.P.R. 601/1973

    È stato richiamato per l'applicazione dell'aliquota IRPEG ridotta del 50% agli enti indicati dalla norma, senza incidere sulla qualificazione imponibile della plusvalenza.

  • Art. 36 del d.lgs. 546/1992

    "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto"

    La sentenza non è nulla per motivazione concisa quando consente comunque di individuare chiaramente la questione decisa e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Applicabile al processo tributario, impone una motivazione sufficiente e comprensibile, ma non richiede un'esposizione estesa quando la ratio decidendi è comunque individuabile.

Massime di principio

  • La cessione onerosa di diritti di cubatura o di altri diritti edificatori può generare una plusvalenza imponibile quando tali diritti siano autonomamente individuati e trasferiti mediante un atto idoneo.
  • Ai fini fiscali, la qualificazione civilistica formale del diritto non è necessariamente decisiva: rilevano anche gli effetti economici e giuridici dell'operazione, se assimilabili al trasferimento di un diritto immobiliare.
  • Quando il diritto edificatorio deriva da un terreno edificabile ed è oggetto di una specifica convenzione o atto traslativo, è più probabile la sua assimilazione a un diritto reale di godimento e la conseguente tassazione della plusvalenza.
  • La plusvalenza deve essere imputata al periodo d'imposta in cui si perfeziona l'effetto traslativo, non necessariamente a quello in cui il corrispettivo è stato incassato anticipatamente.
  • In caso di pagamento rateizzato, l'imputazione della plusvalenza può seguire le somme percepite nei diversi periodi, ma non può anticipare il perfezionamento dell'atto che trasferisce il diritto.
  • Una motivazione giudiziaria sintetica non è automaticamente apparente o nulla: è sufficiente che consenta di comprendere la questione esaminata e il percorso logico essenziale seguito dal giudice.

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