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Sentenza

Sentenza n. 2383/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero all’accredito di euro 500,00 sulla Carta elettronica o su altro strumento equipollente, oltre al pagamento delle spese di lite. Persistendo l’inerzia ministeriale, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre richiesto interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso nei limiti precisati, accertando che era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza esecuzione spontanea del giudicato. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento, nei limiti del contenuto del titolo esecutivo. Ha respinto la domanda relativa a interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, poiché la sentenza posta in esecuzione aveva escluso tali accessori e, in sede di ottemperanza, non possono essere attribuite utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal giudicato. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, ritenendo non manifestamente iniqua la sua applicazione, considerata la protratta e ingiustificata inerzia, la non particolare complessità degli adempimenti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’Amministrazione. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento. Ha inoltre disposto, dopo il decorso di sessanta giorni per l’adempimento spontaneo, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state integralmente compensate in ragione dell’accoglimento soltanto parziale delle domande.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione costituisce presupposto per l’accertamento dell’inottemperanza e per l’attivazione degli strumenti esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della penalità di mora applicata nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento senza esecuzione spontanea.
  • L’oggetto dell’ottemperanza è delimitato dal contenuto oggettivo del giudicato: il giudice dell’esecuzione non può attribuire utilità ulteriori, compresi accessori economici, che il titolo esecutivo abbia espressamente escluso.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento dell’amministrazione sia ingiustificato, l’attività richiesta non presenti particolare complessità e non emergano ragioni ostative, purché la misura non produca un effetto manifestamente iniquo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza, con attivazione dell’intervento sostitutivo dopo il decorso del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale esecuzione dell’obbligo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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