Cassazione Civile, Ordinanza n. 19507/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IMU 2018 e TASI 2017-2018 emessi da un comune su immobili di categoria catastale D, di proprietà di una società in liquidazione che aveva cessato l’attività d’impresa e sosteneva che gli immobili, non più funzionali alla produzione, non dovessero essere tassati oppure dovessero beneficiare di una sospensione del tributo. La società ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione della disciplina IMU/TASI e del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la cessazione dell’attività facesse venir meno il presupposto o la base imponibile sugli immobili strumentali; (2) violazione della medesima normativa in relazione alla non più attualità della funzione produttiva dei beni; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., invocando l’assenza di base imponibile e richiamando per analogia la giurisprudenza sugli immobili collabenti, oltre a sostenere che l’obbligazione tributaria dovesse ritenersi sospesa per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256, comma 2, c.c. e a prospettare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 53, 47 e 42 Cost. Il comune ha resistito chiedendo l’inammissibilità o comunque il rigetto, sostenendo che il presupposto impositivo era integrato dal possesso e dall’iscrizione catastale dell’immobile, irrilevante essendo la mancata utilizzazione produttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che per IMU il presupposto è il possesso di immobili iscritti in catasto e che la base imponibile si determina secondo la rendita catastale, sicché l’effettivo uso dell’immobile, anche come bene strumentale di impresa, è irrilevante. Ha distinto nettamente gli immobili collabenti, privi di rendita, dagli immobili semplicemente inutilizzati, che mantengono la rendita catastale. Ha inoltre escluso che la cessazione dell’attività d’impresa comporti una sospensione del tributo, osservando che le agevolazioni o sospensioni fiscali sono tassative e non sono estensibili in via analogica; l’art. 1256 c.c. è stato ritenuto inconferente perché il debito tributario non diventa oggettivamente impossibile da adempiere. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme e per la mancata deduzione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, in linea con la giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità al legislatore nella disciplina dell’imposta e dei suoi presupposti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, per quanto emerge, anche agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201 del 2011
L’IMU ha come presupposto il possesso di immobili iscritti in catasto; la base imponibile è determinata secondo il valore catastale, senza rilievo dell’effettivo utilizzo del bene.
art. 7, 8 e 9 d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamati dalla ricorrente come base della censura sulla tassazione degli immobili strumentali e sulla cessazione dell’attività, ma la Corte esclude che da tali norme derivi una sospensione o esenzione nei casi prospettati.
art. 13 d.l. n. 16 del 2012
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un fondamento per escludere l’imposizione sugli immobili semplicemente inutilizzati.
art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato dalla ricorrente in relazione alla cessazione dell’attività di impresa; la Corte ne esclude l’applicabilità decisiva al caso, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme sul vizio di motivazione.
art. 1256, secondo comma, c.c.
Non si applica all’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU, perché la cessazione dell’attività non rende impossibile l’adempimento del debito fiscale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504 del 1992
La sospensione/differimento previsto dalla norma opera solo per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa; non è estensibile ad altre procedure o situazioni di cessazione dell’attività.
art. 374, secondo comma, c.p.c.
La Prima Presidente ha escluso la rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisando i presupposti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
artt. 3, 53, 47 e 42 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il legislatore ha ampia discrezionalità nel definire i presupposti dell’imposta; il riferimento alla capacità contributiva non porta a escludere l’IMU sugli immobili inutilizzati ma ancora potenzialmente produttivi.
Massime di principio
- Ai fini dell’IMU, il presupposto impositivo è integrato dal possesso di un immobile iscritto in catasto, mentre l’effettivo utilizzo del bene, anche se strumentale all’attività d’impresa, non incide di per sé sulla debenza del tributo.
- Gli immobili semplicemente inutilizzati o non più funzionali all’attività produttiva non sono assimilabili agli immobili collabenti privi di rendita catastale: la sola cessazione dell’attività non fa venir meno il presupposto fiscale.
- Le ipotesi di esenzione, sospensione o differimento del tributo sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
- L’impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. non è invocabile per sottrarre al pagamento un’obbligazione tributaria che resta materialmente e giuridicamente adempiibile nonostante la cessazione dell’attività d’impresa.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La questione di legittimità costituzionale dell’IMU sugli immobili inutilizzati è manifestamente infondata quando il bene conserva una potenzialità di utilizzo o di reddito e il legislatore ha individuato come indice di capacità contributiva il possesso del bene iscritto in catasto.
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