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Ordinanza

Ordinanza n. 799/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito, e successiva rettifica e ripubblicazione, del concorso docenti per la classe A022, nella parte in cui non riconoscono il titolo di riserva dichiarato dalla ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie definitive di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A022, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva derivante dall’appartenenza alla categoria dei volontari che hanno svolto il servizio civile, titolo che assume di avere dichiarato tempestivamente nella domanda di partecipazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti nella parte lesiva, l’accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e al corretto collocamento in graduatoria, nonché la condanna in forma specifica dell’Amministrazione alla rettifica della graduatoria. Il Collegio ha rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto alle Amministrazioni e a due partecipanti collocati utilmente in graduatoria, mentre occorreva evocare in giudizio tutti i soggetti ammessi alla procedura e utilmente collocati nelle graduatorie impugnate, anche nella versione rettificata nelle more del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità delle graduatorie né il diritto della ricorrente alla riserva. Preso atto che la precedente ordinanza collegiale, con la quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, non era stata tempestivamente comunicata per mero errore, ha reiterato gli adempimenti processuali. Ha disposto che la ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti controinteressati utilmente collocati nelle graduatorie impugnate, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, depositando la prova delle notifiche entro dieci giorni dal loro perfezionamento. In considerazione dell’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del testo integrale del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate in motivazione. Ha precisato che l’omessa notificazione o il mancato deposito nei termini comporteranno la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

    La disposizione consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari e impone il rispetto dei termini assegnati, a pena di improcedibilità del ricorso.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base per l’assegnazione dei termini per la notificazione dell’integrazione del contraddittorio e per il deposito della prova degli adempimenti.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    È richiamato per la conseguenza processuale dell’improcedibilità in caso di mancata notificazione e deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a. e all’art. 151 c.p.c., quale fondamento dell’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

  • art. 151 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione concorrente per le forme della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal giudice.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È indicato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica, ma non è stato esaminato nel merito dal Collegio.

  • art. 3, comma 7, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    È richiamato nell’oggetto della procedura concorsuale cui si riferisce la controversia, senza essere interpretato in questa ordinanza.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i candidati ammessi e utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti tali controinteressati, non essendo sufficiente la notificazione a un numero limitato di partecipanti.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti e dell’elenco nominativo dei controinteressati secondo modalità specificamente prescritte.
  • L’integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato dal giudice e la prova degli adempimenti deve essere depositata entro il successivo termine stabilito; l’inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso.
  • La trattazione del merito deve essere rinviata quando l’integrazione del contraddittorio sia necessaria per assicurare la partecipazione al giudizio dei controinteressati potenzialmente incisi dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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