Cassazione Civile, Ordinanza n. 14832/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Tre comproprietari di terreni impugnavano tre avvisi di accertamento IMU relativi all'anno d'imposta 2013, contestando la pretesa di maggiore imposta. Sostenevano che dovesse applicarsi l'agevolazione prevista per i terreni agricoli, poiché uno dei comproprietari, qualificato come imprenditore agricolo professionale, conduceva direttamente i terreni e li utilizzava per attività agricola. La commissione provinciale rigettava il ricorso e la commissione regionale confermava, ritenendo che la natura catastale agricola non escludesse la vocazione edificatoria delle aree e che la prova dei requisiti dell'agevolazione fosse riferita a un periodo successivo all'anno d'imposta. In cassazione i contribuenti deducevano, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione solo apparente e violazione delle norme sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria, lamentando che il giudice d'appello si fosse limitato ad aderire alla tesi dell'ente senza spiegare l'iter logico-giuridico seguito. Con il secondo motivo deducevano la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse ignorato gli elementi probatori offerti sulla conduzione agricola diretta dei terreni, limitandosi a richiamare genericamente la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente, perché apodittica ed equivoca, tale da non consentire di comprendere se il rigetto dell'agevolazione dipendesse da insufficienza della prova o dalla sua formazione successiva al 2013. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti se nel 2013 ricorressero i presupposti dell'agevolazione per terreni agricoli, inclusa la conduzione agricola diretta anche da parte di uno solo dei comproprietari, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 504/1992
la disposizione va applicata verificando la natura oggettiva del fondo e i presupposti dell'agevolazione per terreni agricoli; se ricorrono possesso, diretta conduzione e utilizzazione agricola, si deve prescindere dalla vocazione edificatoria dell'area.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata dedotta per motivazione meramente apparente.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata dedotta per motivazione meramente apparente.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal secondo motivo per censurare l'asserita omissione di valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti.
art. 360, n. 4, c.p.c.
indicata come norma sul vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione delle regole processuali dedotte.
d.lgs. n. 99/2004
richiamato solo per qualificare uno dei comproprietari come imprenditore agricolo professionale.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando pur essendo graficamente presente non consente di comprendere il fondamento della decisione o il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando l'interprete a congetture.
- In materia di agevolazioni per terreni agricoli, il giudice deve accertare in concreto la sussistenza dei presupposti normativi nell'anno d'imposta rilevante, spiegando in modo chiaro quali prove siano state ritenute decisive e perché.
- L'agevolazione fiscale per terreni agricoli ha natura oggettiva: se ricorrono i requisiti di legge, essa opera anche a favore degli altri comproprietari, e il profilo della vocazione edificatoria del suolo non prevale sulla permanente destinazione agricola.
- Quando una censura investe la mancanza di motivazione decisoria, l'eventuale questione sulla valutazione delle prove può restare assorbita dall'accoglimento del vizio motivazionale principale.
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