Sentenza del 20/05/2019 n. 13352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente principale contestava la dichiarazione di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione proposta contro l'ordinanza che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Sosteneva che la comunicazione dell'ordinanza non fosse stata validamente perfezionata, poiché inviata alla PEC di uno solo dei due difensori domiciliatari e non consegnata; secondo il ricorrente, la cancelleria avrebbe dovuto inviarla anche all'altro difensore o adottare modalità alternative. Contestava inoltre il computo del termine per l'opposizione e gli effetti della tardività sulla domanda riconvenzionale della società. E-distribuzione, con ricorso incidentale, lamentava invece l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato relativa alla domanda riconvenzionale e contestava la declaratoria di inammissibilità di quest'ultima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto valida la comunicazione mediante deposito in cancelleria, poiché il mancato recapito della PEC era imputabile al destinatario, e ha escluso che la cancelleria fosse obbligata a inviare la comunicazione anche all'altro difensore munito di PEC. Ha quindi confermato la tardività dell'opposizione, già comunque proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La tardività ha comportato il consolidamento dell'ordinanza ex legge n. 92/2012 e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla società nel giudizio di opposizione. Le spese sono state compensate. Entrambe le parti sono state dichiarate tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 16, commi 4, 6 e 8, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
"Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti [...] che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".
Le comunicazioni di cancelleria devono essere effettuate telematicamente alla PEC risultante dai pubblici elenchi. Se la consegna fallisce per una causa imputabile al destinatario, il deposito in cancelleria è sufficiente e non occorre un ulteriore invio ad altri difensori.
Art. 1, commi 47, 49 e 51, legge 28 giugno 2012, n. 92
Nel procedimento relativo alle impugnazioni dei licenziamenti, l'ordinanza conclusiva della fase sommaria deve essere opposta entro il termine previsto. Se l'opposizione è omessa o proposta tardivamente, l'ordinanza diventa immodificabile e acquista efficacia di giudicato.
Art. 327 c.p.c.
Il termine generale semestrale per impugnare una decisione costituisce un'ulteriore ragione autonoma di inammissibilità quando l'impugnazione sia stata proposta oltre tale limite.
Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali, le eccezioni e i loro esatti contenuti quando si deduce un'omessa pronuncia o un errore relativo al fatto processuale; il rinvio generico agli atti di merito comporta l'inammissibilità della censura.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile solo quando sia stata completamente omessa una decisione necessaria su una domanda o eccezione ritualmente formulata. Una pretesa può ritenersi implicitamente respinta se incompatibile con la motivazione e con il dispositivo della sentenza.
Artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
La Corte ha utilizzato per analogia il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile; analogamente, una domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione tardivo non può essere esaminata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il difensore è responsabile della gestione e del controllo periodico della propria casella PEC; la mancata consegna dovuta, ad esempio, a casella piena o ad altri problemi imputabili al destinatario non impedisce il perfezionamento della comunicazione tramite deposito in cancelleria.
- Quando una comunicazione di cancelleria inviata alla PEC del difensore non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, la cancelleria non è normalmente tenuta a ripetere l'invio a un diverso difensore della stessa parte.
- I termini per proporre opposizione o impugnazione devono essere verificati con particolare rigore sia con riferimento alla comunicazione telematica sia, ove applicabile, al termine massimo previsto dalla legge; il superamento anche di uno solo dei termini può determinare l'inammissibilità.
- Nei procedimenti ex legge n. 92/2012, l'ordinanza sommaria non opposta tempestivamente può formare giudicato; una successiva opposizione tardiva non riapre la controversia.
- La domanda riconvenzionale proposta dalla controparte nel giudizio di opposizione può diventare inammissibile se il giudizio principale è instaurato tardivamente e l'ordinanza originaria si è ormai consolidata.
- In cassazione, chi denuncia omessa pronuncia o errori processuali deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
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