Cassazione Penale, Sentenza n. 16459/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva convalidato l'ordine di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza (daspo) adottato con decreto del Questore di Udine dell'8/5/2023. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa perché la convalida da parte del GIP è intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, impedendogli di esercitare pienamente il diritto di difesa e di presentare memorie o esaminare la documentazione trasmessa dal Questore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha affermato che le misure cautelari di pubblica sicurezza come il daspo sono forme di restrizione della libertà personale e che la comunicazione all'autorità giudiziaria deve rispettare il termine di 48 ore, periodo durante il quale l'interessato può esercitare il diritto di difesa. Poiché il daspo è stato notificato l'8/5/2023 alle ore 10:40 e la convalida del GIP è intervenuta il 9/5/2023 alle ore 15:55 (prima delle 48 ore) e non risulta che il ricorrente si sia difeso prima delle 48 ore, l'ordinanza di convalida è stata annullata senza rinvio. È stata dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore dell'8/5/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione e ordinata la comunicazione del dispositivo al Questore di Udine.
Norme richiamate
Art. 13 Cost.
La misura che comporta restrizione della libertà personale richiede le garanzie previste dall'art.13 Cost.; può essere imposta solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria salvo i provvedimenti provvisori delle autorità di pubblica sicurezza nei casi tassativi indicati dalla legge.
Art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401 (secondo comma)
La misura di prevenzione (daspo) è ricondotta alle restrizioni della libertà personale; l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se non convalidati nelle successive 48 ore, sono revocati e privi di effetti.
Corte costituzionale, sent. n. 512 del 2002
Conferma che il daspo rientra tra le misure che incidono sulla libertà personale e chiarisce i limiti e le garanzie procedurali (comunicazione e convalida) imposti per salvaguardare il diritto di difesa.
Sezioni Unite, sent. Labbia n. 44273 del 27/10/2004
Sottolinea il carattere effettivo del diritto di difesa: il destinatario deve poter presentare memorie, deduzioni ed esaminare la documentazione trasmessa dal Questore; se ciò non è possibile, il procedimento cartolare in tempi ristretti vanifica la difesa e rende invalida la convalida anticipata.
Giurisprudenza di legittimità recente (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020 - Belviso; Sez. 3, n. 50455 del 11/11/2015 - Murari)
Confermano il principio che la convalida anteriore al decorso delle 48 ore, in assenza della prova che l'interessato si sia effettivamente difeso nei termini, è viziata e comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con conseguente cessazione degli effetti del provvedimento del Questore.
Massime di principio
- Dopo la notifica di un provvedimento di pubblica sicurezza (es. daspo) l'autorità giudiziaria non dovrebbe convalidare prima del decorso di 48 ore dalla notifica, per non ledere il diritto di difesa.
- Il destinatario ha un termine di 48 ore dal momento della notifica per presentare memorie, deduzioni ed esaminare la documentazione; solo se abbia effettivamente esercitato tale diritto la convalida anticipata può ritenersi valida.
- La convalida del GIP intervenuta prima delle 48 ore è annullabile senza rinvio quando non risulti che l'interessato si sia difeso nei termini, con conseguente cessazione degli effetti del provvedimento impugnato limitatamente alla misura contestata.
- Per evitare l'annullamento, il verbale e gli atti devono dimostrare che l'interessato ha avuto concreta possibilità di difesa (accesso agli atti, deposito di memorie) prima della decisione giudiziaria anticipata.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempi di notifica e ogni iniziativa difensiva entro le 48 ore e, se necessario, proporre ricorso immediato per ottenere l'annullamento senza rinvio e la cessazione degli effetti della misura.
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