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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47156/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, con provvedimento del 30/05/2023, aveva rigettato l'appello nei confronti dell'ordinanza del GIP del 30/03/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. L'indagato era accusato, ai sensi degli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione di 10 pani di cocaina per un peso complessivo di 11,860 kg. La difesa deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che sussistessero elementi di novità idonei a incidere sulle esigenze cautelari: in particolare, la dichiarazione del coindagato Giulio Biscozzi che avrebbe ammesso la piena titolarità della droga e che l'incontro con Tulipano sarebbe stato occasionale; inoltre si lamentava che a Biscozzi era stata sostituita la misura cautelare con arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Lecce che aveva considerato inattendibili le dichiarazioni di Biscozzi, anche per le inesattezze e le illogicità del suo racconto (in particolare l'incongruenza rispetto al trasporto di 11 kg di cocaina). La Corte ha altresì confermato che la diversa valutazione favorevole operata nei confronti di un coindagato non costituisce, di per sé, "elemento nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare circa la sussistenza e la permanenza delle esigenze cautelari, poiché la posizione di ciascun coindagato è autonoma e la valutazione del pericolo di recidiva e degli altri profili cautelari dipende anche dalla personalità e dal contributo specifico di ciascuno. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti: contestata l'attività di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti e le aggravanti applicabili; definiscono la fattispecie di reato per cui è stata applicata la misura cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, entità del contributo, profili della personalità) è personale e autonoma per ciascun indagato; ciò giustifica l'adozione di misure differenziate tra coindagati.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che delimita il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di fatto del giudice di merito; la Corte interviene solo in presenza di specifici vizî elencati, non su semplici valutazioni di credibilità o di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione al principio che non sempre sussistono ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; nella specie è stato ritenuto che non vi fossero ragioni per esonerare il ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la cancelleria deve ottemperare dopo la decisione della Corte (adempimenti formali a seguito del provvedimento).

Massime di principio

  • La diversa e più favorevole decisione adottata nei confronti di un coindagato non costituisce automaticamente "elemento nuovo" idoneo a modificare la misura cautelare adottata nei confronti dell'altro: le posizioni sono autonome e la valutazione è personale.
  • Le affermazioni favorevoli rese da un coindagato in udienza non sono necessariamente credibili e possono essere valutate inattendibili dal giudice di merito se risultano illogiche o incongruenti rispetto agli elementi del fatto.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare bisogna proporre elementi effettivamente nuovi, specifici e rilevanti che dimostrino la cessazione o l'insussistenza delle esigenze cautelari; non è sufficiente richiamare una diversa valutazione adottata per altro soggetto.
  • La Corte di Cassazione non rivede liberamente le valutazioni di fatto e di credibilità del giudice di merito: il sindacato in sede di legittimità è limitato ai vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) e altre ipotesi tassative.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; il difensore deve quindi valutare cautamente la fondatezza e la novità degli argomenti prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

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