Sentenza n. 2891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio di sospensione per cinque giorni della licenza di investigazioni private
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il decreto prefettizio con cui era stata sospesa per cinque giorni la licenza di investigazioni private. La sospensione era stata motivata dall’impiego, durante un evento, di due dipendenti ritenuti utilizzati per servizi di controllo anziché per mere funzioni ausiliarie, tra cui un soggetto già cancellato dall’elenco prefettizio del personale abilitato ai servizi di controllo, nonché dall’omessa comunicazione dell’impiego di un ulteriore dipendente. In primo grado erano stati dedotti l’incompetenza del Vice Capo di Gabinetto firmatario, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, anche per l’omessa adeguata considerazione delle deduzioni relative alla qualifica del dipendente quale addetto antincendio/supporto. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo comprovato l’impiego del dipendente in servizi di controllo sulla base dell’assenza di attrezzatura antincendio, dell’incapacità di descrivere il piano antincendio, del posizionamento vicino al mossiere e del fatto che il servizio antincendio fosse svolto dai Vigili del Fuoco. In appello la società ha contestato, tra l’altro, che la sentenza si fondasse prevalentemente su una nota prefettizia del novembre 2024, successiva al verbale di accertamento del giugno 2024, recante elementi integrativi e valutazioni postume non contenuti nella contestazione originaria, nonché la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la contestazione degli addebiti dovesse consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e che l’amministrazione dovesse acquisire previamente una conoscenza certa e sufficientemente definita del quadro fattuale complessivo. La nota prefettizia del novembre 2024 aveva invece integrato e rielaborato fatti non contenuti nel verbale originario del giugno 2024, introducendo rilievi sull’attività antincendio e valutazioni postume non riscontrabili al momento dell’accertamento. Ne è derivata la lesione delle garanzie partecipative dell’interessato. Il Collegio ha inoltre richiamato una sentenza del Giudice di Pace di Arezzo che aveva ritenuto non accertata, ai fini sanzionatori, la medesima condotta. Per tali ragioni ha accolto anche il ricorso di primo grado e annullato gli atti impugnati. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione alle garanzie partecipative e alla necessità che l’interessato possa difendersi rispetto a una contestazione completa e specifica; la decisione ravvisa una violazione delle garanzie partecipative per l’integrazione postuma degli addebiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo sanzionatorio o disciplinare, la contestazione degli addebiti deve essere formulata in modo chiaro, specifico e concretamente individuato, così da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- L’amministrazione può adottare la contestazione solo dopo avere acquisito una conoscenza certa e sufficientemente definita del quadro fattuale complessivo; non può fondarla su una parziale valutazione dei fatti successivamente integrata con nuovi elementi essenziali.
- L’integrazione postuma degli addebiti mediante una nota successiva alla contestazione originaria, quando introduca nuovi fatti, rilievi o valutazioni rilevanti ai fini della responsabilità, lede le garanzie partecipative e rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio conseguente.
- La contestazione amministrativa non è soggetta ai rigorosi canoni dell’imputazione penale, ma deve comunque consentire al destinatario di conoscere con sufficiente precisione il quadro accusatorio e di difendersi rispetto a tutti gli elementi posti a fondamento della sanzione.
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