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Sentenza

Sentenza n. 7527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine ANBSC del 25 luglio 2025 di rilascio entro 120 giorni di immobili ritenuti confiscati, con avviso di sgombero forzoso e recupero delle spese

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (occupante dell’immobile)

Prevale il privato

La controversia

Il privato aveva impugnato l’ordine di rilascio sostenendo che gli immobili non fossero stati confiscati in suo danno. In appello ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 47 e 52 del d.lgs. 159/2011 e degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento. Ha contestato che il TAR avesse considerato lo sgombero un atto dovuto in presenza di confisca definitiva, benché, secondo la sua tesi, nessuna confisca definitiva riguardasse quei beni; ha inoltre rilevato l’erroneo riferimento della sentenza di primo grado a cinque motivi, a fronte di un unico motivo di ricorso. Nel corso del giudizio è stata revocata dal giudice penale la correzione di errore materiale sulla quale si fondava l’inclusione dei beni nella confisca. L’ANBSC ha quindi annullato d’ufficio l’ordine di sgombero, riconoscendo che i beni non risultavano confiscati in danno dell’appellante.

La decisione

Nel corso dell’appello l’ANBSC, sulla base del provvedimento del GIP-GUP di Bari che aveva revocato la correzione di errore materiale, ha riconosciuto che gli immobili non risultavano confiscati in danno dell’appellante e che non rientravano nel compendio affidato alla sua gestione; ha pertanto annullato d’ufficio l’ordine di sgombero e dichiarato di non avanzare pretese sui beni. Il Consiglio di Stato ha ammesso la documentazione tardivamente prodotta perché indispensabile ai fini della decisione e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha rilevato che le censure contro l’ordine erano fondate, ma non ha pronunciato l’annullamento giudiziale dell’atto, già rimosso in autotutela. Le spese del doppio grado sono state compensate per il 50% e, per il restante 50%, poste a carico dell’ANBSC, con liquidazione di € 2.000,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 2, d.lgs. 159/2011

    “a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV”.

    La confisca definitiva comporta l’acquisizione dei beni al patrimonio statale liberi da oneri e pesi, ferma la tutela dei terzi secondo i limiti e le forme del titolo IV.

  • art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011

    “l’adozione dell’ordinanza di sgombero costituisce per l’Agenzia Nazionale appellata un atto dovuto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 5561 del 2017, n. 2682 del 2016 e n. 3169 del 2014)”.

    L’ordine di sgombero dei beni confiscati è un atto dovuto e non presuppone che sia già stato adottato il provvedimento di destinazione del bene.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    L’assoggettamento dei beni al demanio pubblico comporta la loro inalienabilità e l’impossibilità che possano formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo eccezioni stabilite dalla legge, e introduce per l’Amministrazione il potere-dovere di azionare ogni misura idonea per la loro tutela, avendo la “facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”.

    L’amministrazione può tutelare i beni demaniali sia con strumenti amministrativi sia con le azioni ordinarie a difesa della proprietà e del possesso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    “l’ordinanza di sgombero prot. Anbsc n. -OMISSIS- del 25/07/2025, con la presente, viene annullata d’ufficio ex art 21 nonies L. 241/1990 e che nessuna pretesa verrà avanzata in relazione ai beni in discorso.”

    L’ANBSC ha esercitato l’autotutela annullando l’ordine dopo aver accertato che gli immobili non risultavano confiscati in danno dell’interessato e non rientravano nel compendio di gestione dell’Agenzia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    “il carattere vincolato del provvedimento di sgombero alle risultanze del presupposto provvedimento di confisca rende ragione - oltre che della infondatezza dei motivi di censura intesi a conferire rilevanza alla questione proprietaria in una sede processuale che non è quella sua propria - anche della pertinenza del richiamo all’art. 21-octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241”; “quanto all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che, stante il carattere vincolato e doveroso dello sgombero dopo la confisca divenuta definitiva, opera certamente l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

    Quando la confisca è definitiva e lo sgombero è vincolato, l’omissione della comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’ordine, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato in primo grado comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del codice di rito.

    La rimozione in autotutela dell’atto impugnato durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    deve essere preliminarmente ammessa la documentazione formatasi e prodotta oltre il termine indicato dall’articolo 104, comma 2, atteso che il Collegio la ritiene indispensabile ai fini del decidere.

    In appello può essere ammessa documentazione prodotta oltre il termine quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    «Violazione dell’art. 112 c.p.c. Vizio di extrapetizione per difformità tra chiesto e pronunciato. Error in procedendo ed error in iudicando. Omessa pronuncia e motivazione apparente.»

    La disposizione è stata invocata dall’appellante per contestare l’asserita difformità tra la domanda e la pronuncia del TAR; il Consiglio di Stato non ha deciso separatamente tale censura, essendo intervenuto l’annullamento d’ufficio dell’atto.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Con argomentazioni che il Collegio condivide e da cui non vi è ragione di discostarsi anche con riguardo alla denunciata violazione delle regole di partecipazione al procedimento e del principio di affidamento la Sezione ha stabilito quanto segue: “il carattere vincolato del provvedimento di sgombero alle risultanze del presupposto provvedimento di confisca rende ragione [...] anche della pertinenza del richiamo all’art. 21-octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241”; “quanto all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che, stante il carattere vincolato e doveroso dello sgombero dopo la confisca divenuta definitiva, opera certamente l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

    Le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla mancata comunicazione di avvio non conducono all’annullamento quando lo sgombero consegue in modo vincolato a una confisca definitiva, ferma l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante, delle persone citate e dei riferimenti ai procedimenti penali.

    La disposizione è applicata per ordinare l’oscuramento delle generalità, degli altri dati identificativi e dei riferimenti ai procedimenti penali a tutela della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante, delle persone citate e dei riferimenti ai procedimenti penali.

    Le norme sono richiamate, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi e dei riferimenti ai procedimenti penali.

Massime di principio

  • L’ordine di sgombero dei beni oggetto di confisca definitiva è un atto vincolato e dovuto, non subordinato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene; presuppone tuttavia che gli immobili interessati rientrino effettivamente nel compendio confiscato.
  • La cognizione del giudice amministrativo sull’ordine di sgombero non si estende alla validità della confisca né alla verifica dei suoi esatti confini o dell’eventuale estraneità del terzo in buona fede, questioni da far valere nella sede penale competente.
  • Quando lo sgombero consegue in modo vincolato a una confisca definitiva, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere; se le censure risultavano fondate, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAppelloAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseVizi formali non invalidantiDecadenza e tardività

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