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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06664/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello che aveva rigettato il reclamo avverso la decisione del tribunale che, su richiesta del pubblico ministero, l’aveva assoggettata a liquidazione giudiziale. Nel ricorso, la parte ha chiesto la cassazione della sentenza d’appello; tuttavia non ha depositato la copia autentica della decisione impugnata munita della prova della notificazione/comunicazione della cancelleria, né ha documentato che tale adempimento non fosse stato eseguito. Inoltre, la sentenza era stata pubblicata il 23/9/2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 19/11/2024, cioè oltre il termine breve di trenta giorni previsto per l’impugnazione. La Corte ha quindi esaminato d’ufficio la procedibilità alla luce dell’art. 369, n. 2, c.p.c. e della disciplina speciale dettata per le impugnazioni delle decisioni in materia di liquidazione giudiziale/fallimentare, rilevando la mancata produzione richiesta e la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o con la prova della comunicazione integrale della cancelleria, salvo che il ricorso sia stato notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza o che il mancato adempimento della cancelleria sia adeguatamente allegato e documentato. Poiché la sentenza era stata pubblicata il 23/9/2024 e il ricorso notificato solo il 19/11/2024, il ricorso era tardivo rispetto al termine breve e, in mancanza della documentazione richiesta, non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, oppure della documentazione equivalente relativa alla comunicazione integrale, salvo che la notificazione del ricorso sia avvenuta entro il termine breve oppure che il mancato adempimento della cancelleria sia allegato e documentato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo la proposta del Presidente; la decisione conforme alla proposta comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato quale base per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, conseguente alla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 18, commi 12, 13 e 14, l.fall.

    disegna un rito speciale in cui la sentenza della corte d’appello sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale è notificata dalla cancelleria e il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni da tale notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo opera solo se, per omissione della cancelleria, non sia avvenuta la notificazione/comunicazione integrale della sentenza; tale omissione deve essere dedotta e documentata dalla parte.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    richiamato per affermare che la trasmissione del testo integrale della decisione, anche a mezzo PEC, a cura della cancelleria, soddisfa le esigenze di conoscenza legale del provvedimento.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    la regola sulla comunicazione del testo integrale della sentenza non incide sulle discipline speciali che impongono la notificazione/comunicazione a cura della cancelleria e la decorrenza del termine breve da tale adempimento.

  • art. 51, commi 12 e 13, c.c.i.i.

    disciplinano, nel sistema della crisi d’impresa, un meccanismo sovrapponibile a quello fallimentare: la sentenza va trasmessa dalla cancelleria e il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell’importo del contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sul reclamo contro la dichiarazione di liquidazione giudiziale/fallimento, il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della decisione impugnata con la prova della notificazione o della comunicazione integrale eseguita dalla cancelleria, oppure allegare e documentare che tale adempimento non è stato eseguito.
  • La disciplina speciale delle impugnazioni in materia concorsuale prevale sulla regola generale dell’art. 133, comma 2, c.p.c.: il termine breve di trenta giorni decorre dalla notificazione/comunicazione curata dalla cancelleria, non dalla notificazione di parte.
  • Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera solo se la parte dimostra l’omissione della notificazione/comunicazione della sentenza da parte della cancelleria; il mero silenzio della parte non supera la presunzione di avvenuto adempimento dell’ufficio.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve previsto dalla disciplina speciale e manca la documentazione prescritta dall’art. 369, n. 2, c.p.c., il ricorso è improcedibile senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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