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Sentenza

Sentenza n. 5031/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202511846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 18 marzo 2026.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerando l’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto di studio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda di rilascio di un visto integra il pieno soddisfacimento della pretesa processuale quando l’oggetto della domanda giudiziale è l’attivazione del relativo procedimento; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, anche se non è ancora intervenuta la decisione finale sul rilascio del visto.
  • La compensazione delle spese può essere disposta considerando sia il tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso sia il comportamento collaborativo dell’amministrazione, avuto riguardo anche al carico eccezionale di istanze gravante sull’ufficio.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, l’amministrazione può essere condannata alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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