Sentenza n. 6485/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della -OMISSIS- redatta dalla Direzione Marittima di Pescara (Arma Marina Militare – Capitanerie di Porto) in data 26.10.2022 e relativa al periodo di servizio dal 6.9.2021 al 5.9.2022, comunicata in data 29.11.2022, ordinando all’Amministrazione resistente il conseguente riesame del servizio prestato nel medesimo periodo Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/12/2023: per l’annullamento - del -OMISSIS- del 24.10.2023, comunicato in data 25.10.2023, limitatamente alle voci interne nn. -OMISSIS-ed ai giudizi complessivi della Parte IV e del -OMISSIS-del 24.10.2023, comunicato in data 25.10.2023, limitatamente alle voci interne nn.-OMISSIS-, entrambi redatti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione caratteristica relativa al servizio prestato dal 6 settembre 2021 al 5 settembre 2022, nonché due rapporti informativi del 24 ottobre 2023 relativi a successivi periodi di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione caratteristica relativa al periodo di servizio presso la Capitaneria di Porto di Pescara, contestando il declassamento della qualifica finale da precedenti giudizi di eccellenza a "Superiore alla media". Ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra il giudizio finale, i giudizi dei revisori e le valutazioni analitiche dei singoli quadri. In particolare, ha sostenuto che le valutazioni massime relative a vigore mentale, capacità di concentrazione, forza di carattere e determinazione fossero incompatibili con i richiami a una maggiore concentrazione e determinazione contenuti nel giudizio finale; ha inoltre contestato la modestia delle flessioni in alcune voci e la loro inidoneità a giustificare il declassamento. Con motivi aggiunti ha impugnato due rapporti informativi del 24 ottobre 2023, deducendo la reiterazione non autonoma dei giudizi sfavorevoli precedenti, il contrasto con le valutazioni positive del passato e con l’encomio ricevuto per una missione all’estero, nonché la contraddittorietà interna tra le parti descrittive e analitiche dei rapporti. Ha inoltre denunciato la tardiva redazione di uno dei documenti rispetto alle Istruzioni sui Documenti Caratteristici Edizione 2023 e la violazione delle direttive interne sul rapporto tra aggettivazioni e giudizio finale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che non esista un diritto acquisito alla conservazione nel tempo delle precedenti valutazioni positive, poiché il rendimento e la manifestazione delle qualità personali possono variare in relazione alle condizioni personali, alla sede, all’incarico, alle responsabilità e al contesto operativo. Le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e il contrasto tra una valutazione precedente favorevole e una successiva meno favorevole non costituisce, di per sé, eccesso di potere né impone una motivazione specifica, salvo il caso di una caduta particolarmente significativa del punteggio. Il giudizio finale è stato ritenuto congruamente motivato dai giudizi analitici contenuti nelle schede; le relazioni esplicative dei compilatori e dei revisori fornivano comunque ulteriori elementi sui fatti di servizio e sulle voci non apicali. Il Collegio ha escluso la contraddittorietà interna, rilevando che le valutazioni sulle singole qualità professionali erano coerenti con il giudizio complessivo e che il rendimento costituisce una voce analitica autonoma rispetto a capacità organizzativa, decisionalità, gestione del personale e predisposizione al comando. Anche la diversa valutazione di qualità asseritamente intrinseche è stata ritenuta possibile, poiché rileva non soltanto il possesso astratto della qualità, ma la sua concreta manifestazione e utilizzazione nel ruolo ricoperto. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla mancanza di autonomia delle valutazioni, alla contraddittorietà con i successivi giudizi eccellenti e al disallineamento tra aggettivazioni e punteggi. Ha omesso di esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso cumulativo per difetto di condizioni legittimanti, ritenendo comunque infondati i motivi nel merito. Infine, ha qualificato come ordinatorio, e non perentorio, il termine per la redazione dei documenti previsto dalle istruzioni interne e dall’art. 1046, comma 1, lett. i), par. 2, d.P.R. 90/2010; il suo superamento non determina l’invalidità dell’atto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto non necessario un obbligo motivazionale ulteriore rispetto alla compilazione analitica della scheda, quando il giudizio finale sia coerente e consequenziale rispetto alle valutazioni delle singole voci; una motivazione specifica è richiesta soltanto in presenza di uno scostamento particolarmente significativo dalle precedenti valutazioni.
art. 1046, comma 1, lett. i), par. 2, d.P.R. 90/2010
Il termine di conclusione del procedimento relativo alla documentazione caratteristica, non essendo espressamente qualificato come perentorio, ha natura ordinatoria e il suo superamento non comporta l’invalidità del provvedimento finale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione d’inammissibilità dei motivi aggiunti per possibile ricorso cumulativo è stata rilevata d’ufficio, ma non è stata esaminata perché il giudice ha ritenuto comunque infondato il ricorso nel merito.
art. 73 c.p.a.
La causa è stata decisa dopo il deposito di documenti e memorie difensive nel termine processuale previsto.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare riferite a periodi diversi sono autonome e indipendenti; il dipendente non vanta un diritto acquisito alla conservazione delle qualifiche precedentemente ottenute e il peggioramento rispetto al passato non integra, di per sé, contraddittorietà o eccesso di potere.
- Il giudizio complessivo contenuto nella scheda valutativa del personale militare è adeguatamente motivato quando risulta armonico e consequenziale rispetto alle valutazioni analitiche delle singole qualità; la motivazione può ritenersi insita nella compilazione della scheda, senza necessità di indicare ulteriori fatti specifici, salvo scostamenti particolarmente rilevanti o attribuzione di valori estremi.
- La variazione delle valutazioni militari può dipendere dal mutamento dell’incarico, della sede, delle responsabilità o del contesto operativo, nonché dalla diversa manifestazione concreta delle qualità personali; anche qualità astrattamente stabili possono ricevere valutazioni differenti in periodi diversi in ragione del modo in cui sono state espresse e utilizzate nel ruolo.
- Un’adeguata e specifica motivazione del peggioramento della valutazione è necessaria in presenza di una notevole caduta del punteggio o di un sensibile scostamento dalle precedenti valutazioni; non è invece richiesta per un fisiologico e contenuto calo di rendimento.
- I termini procedimentali sono ordinatori quando la legge o l’autorità competente non li qualifichino espressamente come perentori; il superamento di un termine ordinatorio per la redazione della documentazione caratteristica non determina, da solo, l’invalidità dell’atto finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 760/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →