Cassazione Penale, Sentenza n. 26155/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Potenza che aveva annullato la confisca ex art. 24 d.lgs. 159/2011 disponendo che la motivazione del provvedimento di secondo grado fosse mancante o apparente. Ha dedotto, in sintesi: 1) erronea affermazione secondo cui né la Procura né il Tribunale avrebbero introdotto elementi nuovi rispetto al sequestro precedente; 2) riduzione ingiustificata del periodo di pericolosità temporale del proposto; 3) valutazioni carenti o incongrue sulla rilevanza della contravvenzione ex art. 660 c.p. e sul nesso temporale tra il periodo di pericolosità e gli acquisti; 4) ricostruzione illogica e apodittica del profitto illecito (in particolare imposte evase) e della correlazione tra ricavi aziendali e pagamenti di mutuo per l'acquisto immobiliare della coniuge; 5) esclusioni e affermazioni non supportate da adeguata argomentazione o prove per negare la sproporzione tra redditi leciti e impieghi patrimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a violazioni di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente. Ha rilevato plurimi vizi del decreto impugnato: errata qualificazione del decreto di sequestro precedente; illegittima esclusione della possibilità di utilizzare nuovi elementi probatori in appello; motivazione apparente nella determinazione del periodo di pericolosità; argomentazioni apodittiche e carenti sulla quantificazione dei profitti illeciti e sul rapporto tra acquisti e attività aziendale (anche con riferimento al reimpiego di proventi illeciti). Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata per nuovo giudizio al giudice di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) - art. 24
Disciplina la confisca di prevenzione; la Corte ha valutato che la confisca può riguardare beni riconducibili alla pericolosità e al reimpiego di proventi illeciti e che la motivazione sul suo presupposto temporale deve essere idonea e non apodittica.
D.Lgs. 159/2011 - art. 20
Riguarda i decreti di sequestro preventivo ex procedura di prevenzione; la Cassazione ha osservato che un precedente decreto di sequestro non impedisce che in sede di confisca si utilizzino elementi ulteriori, purché nel rispetto del devolutum e del contraddittorio.
D.Lgs. 159/2011 - art. 7, comma 1 e art. 10, comma 2
Impongono l'obbligo di motivazione del giudice d'appello nei procedimenti di prevenzione; la Corte ha richiamato tali obblighi relativamente all'esigenza di motivazioni non apparenti.
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Richiamato in combinato disposto come presidio dell'obbligo motivazionale del decreto; la Cassazione ne sottolinea l'importanza nella formazione di un provvedimento motivato.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e
Indica i limiti di deducibilità in cassazione: il vizio di motivazione è in linea di principio escluso, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; principio applicato dalla Corte per valutare l'impugnazione.
Codice di procedura penale - art. 666, comma 5
Consente al giudice d'appello di acquisire nuovi elementi probatori; la Cassazione ha ribadito che in materia di prevenzione l'appello può fondarsi su elementi non esaminati in primo grado.
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e per motivazione del giudice d'appello inesistente o meramente apparente; non ogni critica alla motivazione è devolvibile in sede di legittimità.
- Il giudice d'appello può utilizzare nuovi elementi probatori (preesistenti o sopravvenuti) purché rientrino nel devolutum e sia rispettato il principio del contraddittorio; non è necessaria l'identità delle prove già esaminate in primo grado.
- La delimitazione temporale della "pericolosità" non è rigida: beni acquisiti anche successivamente al periodo indicato possono essere confiscati se sussiste una pluralità di indici che dimostrino il nesso causale con provvista illecita o reimpiego di proventi criminali.
- La confisca di prevenzione comporta un alleggerimento degli oneri probatori rispetto alla confisca penale classica, ma le conclusioni del giudice devono comunque essere supportate da argomentazione efficace e non apodittica.
- Valutazioni su sproporzione fra redditi leciti e impieghi, sulla titolarità e sulla disponibilità dei beni (anche quando intestati a congiunti) richiedono motivazioni specifiche e dati probatori; affermazioni generiche o non supportate dai periti o dagli atti non reggono in cassazione.
- Quando si deduce l'esistenza di reimpiego di proventi illeciti tramite attività imprenditoriali, il giudice deve valutare il nesso economico-operativo concreto e argomentare la riconducibilità dei flussi finanziari ai proventi illeciti.
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