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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22996/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi in relazione a due sentenze del Tribunale di Parma che avevano accolto opposizioni allo stato passivo di una procedura di concordato preventivo, ammettendo due creditori al passivo per importi elevati. La contribuente sosteneva che l'imposta dovesse essere commisurata non al valore nominale dei crediti accertati dalle sentenze, ma alla somma effettivamente rilevante dopo la falcidia concordataria, in ragione della riduzione del 94,3% prevista dal piano; deduceva inoltre la violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. La Commissione provinciale respingeva il ricorso; la CTR confermava, ritenendo che i creditori conservassero comunque l'azione verso coobbligati e fideiussori. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 20 e 49 del D.P.R. 131/1986, dell'art. 8 della tariffa allegata, degli artt. 135 e 184 r.d. 267/1942 e dell'art. 53 Cost., sostenendo l'erroneità della tassazione proporzionale sul valore nominale del credito anziché sull'importo falcidiato.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la tassazione operata dall'Ufficio e confermata dai giudici di merito. Ha affermato che, quando l'atto da registrare è una sentenza, la base imponibile e il regime dell'imposta di registro vanno determinati in base al contenuto intrinseco della sentenza e agli effetti che da essa discendono, senza poter considerare vicende successive ed estrinseche, come la successiva falcidia concordataria o la limitazione del soddisfacimento del credito in sede esecutiva. Le sentenze sottoposte a registrazione accertavano crediti per importi determinati e costituivano il presupposto dell'imposta; la riduzione concorsuale del credito non incideva sul contenuto del provvedimento giurisdizionale registrato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la tassazione va determinata secondo l'intrinseca natura dell'atto da registrare e gli effetti che emergono dall'atto stesso, senza ricercare contenuti diversi o elementi esterni

  • art. 49 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non vi attribuisce un autonomo ruolo decisorio specifico nel caso

  • art. 8 tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori sono soggetti a imposta proporzionale in ragione del contenuto del provvedimento

  • art. 135 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato nel motivo di ricorso; non è svolta una specifica interpretazione autonoma nella motivazione decisoria

  • art. 184 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude che la falcidia concordataria incida sul contenuto della sentenza registrata

  • art. 53 Cost.

    invocato dalla contribuente per sostenere la commisurazione dell'imposta al credito falcidiato; la Corte non accoglie tale tesi, ritenendo decisivo il contenuto della sentenza registrata

  • art. 37 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    il conguaglio o il rimborso dell'imposta di registro è previsto solo se il provvedimento giudiziale presupposto sia stato ritualmente impugnato e il relativo giudizio si sia concluso nei modi previsti, ma comunque con riferimento al giudizio definito dalla sentenza

  • art. 19 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 634

    per stabilire i criteri di tassazione della sentenza occorre far riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, non a elementi estranei

Massime di principio

  • Quando l'atto soggetto a registrazione è una sentenza, la sua tassazione si determina esclusivamente in base al contenuto intrinseco del provvedimento e agli effetti che da esso risultano, senza considerare vicende successive o esterne al giudicato.
  • Ai fini dell'imposta di registro, i provvedimenti giudiziari che recano condanna al pagamento di somme o valori sono tassati in modo proporzionale sul valore accertato o condannato dal giudice, non sull'effettivo soddisfacimento successivo del credito.
  • La successiva falcidia del credito in una procedura concorsuale non modifica il presupposto impositivo costituito dalla sentenza che ha accertato o riconosciuto il credito.
  • Il rimborso o il conguaglio dell'imposta di registro presuppone le specifiche condizioni previste dalla legge e non può essere fondato su eventi estrinseci sopravvenuti al provvedimento registrato.
  • Nell'interpretazione dell'atto giudiziale da registrare non è consentito sostituire al contenuto del giudicato un diverso contenuto ricostruito attraverso elementi esterni al provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRegistrazione atti giudiziari
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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