Cassazione Penale, Sentenza n. 46773/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi; il primo motivo denunciava l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. Tale eccezione è stata ritenuta fondata: il termine massimo di prescrizione relativo al reato contestato (capo B, art. 494 cod. pen., fatto del 30/06/2014) è decorso il 30/12/2021, senza sospensioni, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata. Non sussistono elementi tali da consentire una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., per cui va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando che il reato è estinto per prescrizione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In precedenza la Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. (capo B) e aveva dichiarato estinto per remissione di querela il reato di truffa (capo A), con rideterminazione della pena; la Cassazione ha però ritenuto che la prescrizione maturata al 30/12/2021 rendesse inevitabile l'annullamento della sentenza impugnata
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata al capo B (fatto del 30/06/2014); la Corte ha valutato il termine di prescrizione relativo a questo reato e ha ritenuto che fosse decorso alla data indicata
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
La norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione è richiamata per affermare l'ammissibilità dell'impugnazione con cui si deduce l'estinzione del reato per prescrizione, anche se avanzata con un unico motivo
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere che, nel caso concreto, esistano elementi che consentano una pronuncia diversa rispetto al rilevamento della prescrizione; in assenza di tali elementi va dichiarata l'estinzione per prescrizione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Precedente utilizzato per confermare l'orientamento secondo cui è ammissibile in cassazione sollevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, anche con un unico motivo
Massime di principio
- La prescrizione può essere dedotta e valutata in Cassazione anche con un unico motivo di ricorso; se risultante matura prima della sentenza impugnata, la Corte deve rilevarla e dichiarare l'estinzione del reato
- Il calcolo del termine prescrizionale richiede verifica di eventuali sospensioni o interruzioni: in assenza di tali eventi, se il termine massimo è decorso, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio
- L'accertamento della prescrizione è assorbente: se fondato, può escludere l'esame degli altri motivi di impugnazione
- La remissione di querela estingue reati procedibili a querela della persona offesa; la prescrizione è invece autonomo istituto estintivo che opera indipendentemente da remissioni o condanne
- Quando non ricorrono elementi che consentano di applicare disposizioni che potrebbero mantenere gli effetti della sentenza (es. richiamo all'art. 129 c.p.p. nella fattispecie), la Cassazione procede all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
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