Sentenza n. 153/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del 24 aprile 2006, n. 134, del Tribunale di Crotone;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone recante condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento di somme in favore di un istituto sanitario
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone n. 134 del 24 aprile 2006, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Il titolo condannava l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento di € 197.500,96, oltre interessi di mora fino all’integrale soddisfo e spese della procedura. La ricorrente ha dedotto di essere titolare del credito in forza di due successive cessioni, sostenendo che il credito fosse stato acquistato da una società poi divenuta Banca Sistema S.p.A. Il TAR aveva ordinato alla ricorrente di provare le variazioni della denominazione sociale. La ricorrente ha quindi depositato una memoria, rappresentando di avere prodotto la visura storica della società e dichiarando altresì che il credito era confluito in un accordo transattivo concluso con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La conclusione è stata fondata sull’accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio, che ha determinato una nuova regolamentazione dei rapporti di credito e debito tra le parti e ha fatto venir meno l’interesse attuale della ricorrente all’esecuzione del decreto ingiuntivo mediante il giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della sopravvenuta definizione transattiva dei rapporti.
Massime di principio
- La conclusione di un accordo transattivo tra le parti, intervenuta nel corso di un giudizio di ottemperanza e incidente sul rapporto di credito oggetto del titolo esecutivo, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’esecuzione del titolo e conseguentemente l’improcedibilità del ricorso.
- Quando la transazione sopravvenuta ridefinisce i rapporti di credito e debito tra le parti, il giudice dell’ottemperanza non deve procedere all’esecuzione del titolo originario, essendo venuto meno l’interesse attuale alla tutela richiesta.
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