Cassazione Penale, Sentenza n. 01719/2026 del 15/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 28/11/2023 per concorso in rapina aggravata. Il ricorrente deduceva, in sostanza, che il giudicato cautelare e la successiva sentenza relativa al suo correo Antonio Bisignano (assolto dall'imputazione di falsa testimonianza) avrebbero messo in dubbio la propria responsabilità, rilevando una presunta incongruenza tra le decisioni e lamentando illogicità motivazionale nella mancata considerazione di tali elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Il Collegio ha affermato che le decisioni del giudice della cautela non vincolano il giudice di cognizione e che il vizio dedotto (presunta inconciliabilità tra giudicati) richiede una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze; nel caso concreto l'assoluzione di Bisignano riguardava l'imputazione di falsa testimonianza e non ha alterato la ricostruzione storica rilevante per la condanna di Di Paola, sicché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 630 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
La revisione per contrasto di giudicati deve fondarsi su una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici stabiliti dalle diverse sentenze; non è sufficiente la mera divergenza valutativa o un diverso epilogo processuale.
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rapina; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione della vicenda storica alla base della condanna del ricorrente non sia stata intaccata dalla sentenza relativa al coimputato.
art. 372 cod. pen.
Riferita alla falsa testimonianza: l'assoluzione del Bisignano da tale imputazione, nelle modalità emerse, non ha provato un diverso fatto storico idoneo a determinare la revisione della condanna per rapina.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il procedimento è stato trattato con modalità scritta ai sensi di questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto di applicarla nella misura indicata in dispositivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
Richiamati precedenti che affermano la non vincolatività delle decisioni cautelari nel giudizio di cognizione e la necessità di una incompatibilità fattuale reale per fondare la revisione.
Massime di principio
- Le pronunce del giudice delle misure cautelari non vincolano il giudice del merito: dubbi emersi in fase cautelare non bastano a cambiare il risultato del giudizio di condanna.
- Per ottenere la revisione mediante il meccanismo previsto dall'art. 630 cod. proc. pen. è necessaria un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze; divergenze valutative o soluzioni processuali diverse non sono sufficienti.
- L'assoluzione di un coimputato in relazione a un reato diverso (es. falsa testimonianza) non incide automaticamente sulla responsabilità di un altro imputato per il fatto originario, salvo che emerga inequivocabilmente che i fatti storici accertati sono incompatibili.
- Motivi non espressamente previsti dalla legge processuale come causa di revisione sono inammissibili; la formulazione del ricorso deve attenersi tassativamente alle fattispecie legali previste.
- La presentazione di un ricorso infondato o con motivi non consentiti può comportare l'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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