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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16006/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per bancarotta semplice documentale. Tuttavia, prima della decisione della Cassazione, il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla ricorrente, determinando una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. La parte civile aveva depositato memoria chiedendo la liquidazione delle spese di assistenza in sede di legittimità, ma la Corte ha rilevato che non aveva svolto alcun contributo sostanziale alla decisione, essendosi limitata a chiedere l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese di assistenza in cassazione, poiché non risultava un apporto concreto e specifico alla decisione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei giudizi camerali non partecipati, la parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese se si limita a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza contrastarne specificamente i motivi.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La rinuncia al ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, senza distinguere tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia.
  • In sede di legittimità, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se ha fornito un contributo effettivo e concreto alla decisione, non essendo sufficiente la mera richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la partecipazione della parte civile che si limiti a formule stereotipate o alla sola richiesta di vittoria di spese non integra il presupposto per la liquidazione delle spese di assistenza.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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