Cassazione Penale, Ordinanza n. 05653/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello emessa in sede di rinvio, che aveva rideterminato la pena in mesi sette di reclusione per il solo reato residuo di resistenza a pubblico ufficiale aggravata/ai sensi dell'art. 349, comma 2, c.p., dopo che la precedente sentenza d'appello era stata annullata limitatamente al reato di cui all'art. 334 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. fosse preclusa dal giudicato progressivo, perché la questione non era stata dedotta nel giudizio rescindente e quindi si era già formato il giudicato sulla insussistenza della causa di non punibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
Il precedente annullamento della sentenza d'appello era stato disposto limitatamente a questo reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
art. 349, comma 2, c.p.
Costituiva il residuo titolo di reato per il quale la Corte d'appello in rinvio ha rideterminato la pena.
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione è stata ritenuta preclusa nel giudizio di rinvio, poiché la non punibilità non era stata rilevata nel giudizio rescindente e sul punto si era formato giudicato progressivo.
art. 616 c.p.p.
È il presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento della Cassazione, non possono essere dedotte questioni che risultino già coperte da giudicato progressivo, salvo che siano state devolute o rilevate nel giudizio rescindente nei limiti consentiti.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio se non è stata oggetto del precedente giudizio rescindente, perché sul punto si forma giudicato sulla sua insussistenza.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni non scusabili, il ricorrente può essere condannato oltre che alle spese processuali anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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