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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a un proprio dipendente. I giudici di merito hanno ritenuto il recesso illegittimo per violazione dell'obbligo di repechage, ritenendo che la società non avesse dimostrato l'impossibilità di ricollocare il lavoratore, neppure in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale. La Corte d'appello ha confermato tale impostazione, riducendo soltanto l'indennità risarcitoria per l'aliunde perceptum. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che non vi fosse alcuna reale fungibilità tra la posizione del lavoratore licenziato e quella di un collega dimissionario, che il lavoratore non potesse essere adibito a mansioni inferiori perché inquadrato in una categoria diversa, e che il bagaglio professionale fosse incompatibile con le mansioni asseritamente disponibili; dall'altro, ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contestando la ricostruzione temporale delle dimissioni del collega e la conoscenza di esse da parte datoriale. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e in parte infondato, ribadendo che, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore l'onere di provare l'impossibilità del repechage e di prospettare anche mansioni inferiori compatibili ai sensi dell'art. 2103 c.c. novellato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme, non essendo state indicate motivazioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per violazione dell'obbligo di repechage, con mantenimento della reintegrazione e della condanna risarcitoria, salvo la già disposta riduzione dell'indennità per l'aliunde perceptum. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge in sede di legittimità; la Corte ha escluso che le censure potessero tradursi in una diversa valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché preclusa dalla doppia conforme e comunque non idonea a superare il limite del giudizio di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la Corte ha richiamato la disciplina della doppia conforme per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo impianto logico-argomentativo.

  • art. 2103 c.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, la norma è stata letta nel senso che il datore, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve provare l'impossibilità del repechage e prospettare al lavoratore anche un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato come fonte della formulazione vigente dell'art. 2103 c.c. al momento del recesso.

  • art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere di allegazione e prova del giustificato motivo oggettivo.

  • art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    la Corte ha ricordato la declaratoria di incostituzionalità parziale in tema di notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21.

  • art. 45-bis, comma 2, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    richiamato come norma che aveva modificato l'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012.

  • L. 17 dicembre 2012, n. 221

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 179/2012.

  • L. 11 ottobre 2014, n. 114

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 90/2014.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve provare non solo la soppressione o riorganizzazione del posto, ma anche l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni disponibili, secondo il principio di repechage.
  • Dopo la modifica dell'art. 2103 c.c., il repechage comprende anche la verifica di mansioni inferiori, purché compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore, e il datore deve prospettare tale soluzione in coerenza con buona fede e correttezza.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Ai fini della tempestività della notificazione telematica del ricorso per cassazione rileva, per il notificante, il momento di generazione della ricevuta di accettazione entro il termine finale utile.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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