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Ordinanza

Ordinanza n. 268/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il provvedimento, reso noto mediante pubblicazione sul portale del Ministero della giustizia, con cui è stato dichiarato non idoneo alla prova scritta dell’esame di Stato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR, nella fase cautelare, ha esaminato sommariamente la pretesa e ha rilevato la rilevanza dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica delle commissioni d’esame, nonché dell’orientamento giurisprudenziale sull’adeguatezza della motivazione dei giudizi espressi nella correzione delle prove scritte.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare poiché, al sommario esame proprio della fase cautelare, non ha ravvisato il fumus boni iuris. La decisione si fonda sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica e sull’orientamento giurisprudenziale largamente condiviso in ordine all’onere motivazionale dei giudizi di correzione delle prove scritte. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda di sospensione è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo deve verificare sommariamente il fumus boni iuris della pretesa, tenendo conto dei limiti del sindacato sulle valutazioni espressione di discrezionalità tecnica.
  • I giudizi delle commissioni sulla correzione delle prove scritte di un esame abilitante sono sindacabili nei limiti propri del controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica e secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sull’onere motivazionale della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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