Ordinanza n. 19/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deducendo l'illegittimità del diniego e chiedendone l'annullamento, insieme agli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi. Il TAR ha rilevato d'ufficio che l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione sulle opposizioni contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari e contro gli altri provvedimenti amministrativi in materia di diritto all'unità familiare.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né il merito del ricorso né definitivamente la questione di giurisdizione e non ha esaminato la domanda cautelare. Rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ha assegnato alle parti quindici giorni liberi, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie sulla questione, così da garantire il contraddittorio. Ha inoltre rinviato l'esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
La disposizione appare attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari e agli altri provvedimenti amministrativi in materia di diritto all'unità familiare.
art. 20 d.lgs. n. 150/2011
La disposizione è richiamata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 quale disciplina processuale dell'opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Massime di principio
- La controversia contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari rientra, secondo il rilievo formulato dal giudice, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione, deve sottoporre la questione alle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie, assicurando il contraddittorio prima di adottare la decisione.
Come è indicizzato
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