Regolamento (UE) 2024/2793
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2793 della Commissione, del 24 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive nel registro dell’Unione l’indicazione geografica protetta "Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra". L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2024/1143, che ha riformato la disciplina delle indicazioni geografiche per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose. Poiché non sono state presentate opposizioni nei termini applicabili, la registrazione viene disposta con efficacia in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione dell’IGP "Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra" come indicazione geografica protetta (IGP) nell’ambito del sistema UE delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; riguarda in concreto la registrazione dell’IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata presentata dalla Spagna e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultando opposizioni, la registrazione viene confermata. Non disciplina esclusioni sostanziali ulteriori oltre al richiamo alla procedura prevista dal regolamento quadro.
Iscrizione dell’IGP "Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2793 della Commissione dà attuazione al regolamento (UE) 2024/1143 in materia di registrazione delle indicazioni geografiche. Con esso la Commissione iscrive nel registro dell’Unione l’indicazione geografica protetta "Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra", sulla base della domanda presentata dalla Spagna.
Contesto procedurale
La domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, perché presentata e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Effetto giuridico della registrazione
In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno procedere alla registrazione. L’articolo 1 iscrive quindi l’IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione dell’IGP
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il preambolo richiama la domanda di registrazione presentata dalla Spagna e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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