Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Parma del 20/12/2022 che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e crack) e ha disposto il sequestro conservativo della somma di 235 euro. Il ricorso deduce due motivi: 1) illogicità e mancata motivazione nella esclusione di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., per mancata accertamento della natura effettiva delle sostanze e della quantità di principio attivo, ipotizzando che la sostanza potesse essere compatibile con uso personale; 2) violazione di legge e vizi di motivazione sul sequestro conservativo: motivazione meramente formale, assenza di prova della provenienza illecita del denaro e mancata quantificazione delle spese di custodia cui il sequestro sarebbe destinato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: non consentito in cassazione in base all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., perché le doglianze non rientrano nei motivi ammessi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegittimità della pena o misura). Secondo motivo: il provvedimento di sequestro conservativo è impugnabile con istanza di riesame ex art. 318 c.p.p. e non con ricorso per cassazione; inoltre la conversione in istanza di riesame sarebbe stata inammissibile per essere proposta oltre il termine perentorio di 10 giorni (la lettura in udienza è del 20/12/2022, il ricorso è stato depositato il 04/01/2023). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/accordo): la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa disposizione
artt. 337, 582-585 c.p.
Articoli del codice penale che disciplinano rispettivamente reati contro la pubblica amministrazione e le lesioni; qui indicano la tipologia di reati per cui è stata applicata la pena
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico stupefacenti che inasprisce le sanzioni per detenzione a fini di spaccio in relazione a determinate sostanze e quantità
art. 129 c.p.p.
Prevede cause di proscioglimento immediato; il ricorrente sosteneva che non fosse stato adeguatamente valutato se sussistessero tali cause in relazione alla natura e quantità delle sostanze
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Limita tassativamente i motivi ammissibili in cassazione contro la sentenza emessa su richiesta delle parti; le censure sui fatti o sulla valutazione probatoria non sono ammissibili
art. 262, comma 2 c.p.p.
Attribuisce al pubblico ministero la facoltà di chiedere il sequestro conservativo sulle cose sottoposte a sequestro probatorio appartenenti all'imputato a garanzia di crediti verso l'Erario
art. 317, comma 1 c.p.p.
Stabilisce che il provvedimento che dispone il sequestro è emesso con ordinanza; ciò rileva per l'individuazione del rimedio impugnatorio
art. 318, comma 1 c.p.p.
Indica che avverso l'ordinanza di sequestro deve essere proposta istanza di riesame, secondo il rito e i termini previsti
art. 323, comma 4 c.p.p.
Norma analoga richiamata per casi di sequestro preventivo, illustrando che il regime impugnatorio del sequestro conservativo non cambia se disposto in sentenza
art. 568, comma 5 c.p.p.
Disposizione che regola la possibile trasmissione degli atti e conversione di impugnazioni, ma che non consente la conversione oltre i termini stabiliti per il riesame
art. 324, comma 1 c.p.p.
Fissa il termine per proporre l'istanza di riesame, tenuto conto del combinato disposto con l'art. 318 c.p.p.; il termine è perentorio e la mancata osservanza determina l'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione, compresa la condanna alle spese e l'ammenda a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) è limitato a motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis: non sono ammissibili censure di merito sulla valutazione probatoria o sulla ricostruzione fattuale.
- Il sequestro conservativo disposto con ordinanza è impugnabile tramite istanza di riesame (art. 318 c.p.p.) e non con il ricorso per cassazione; chi intende contestare un sequestro deve usare il rimedio procedurale corretto e rispettare i termini perentori.
- La conversione del ricorso per cassazione in istanza di riesame non è sempre possibile: va verificata la tempestività e il rispetto dei termini di legge (10 giorni dalla conoscenza dell'atto). L'inosservanza rende l'impugnazione inammissibile.
- Se si contesta la qualificazione delle sostanze o la presenza di elementi che possano far ritenere uso personale, è necessario produrre o sollecitare nel procedimento di merito accertamenti tecnici (esami chimici, quantificazione principio attivo) e sollevare il tema nell'istanza o rimedio procedurale idoneo, non in cassazione per motivi di merito.
- L'inammissibilità di un ricorso comporta conseguenze economiche per il proponente: condanna alle spese e possibile ammenda, soprattutto in presenza di manifesta mancanza di diligenza nella scelta del mezzo impugnatorio.
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