Sentenza n. 220/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: dell'ordinanza Vice-Sindacale n. -OMISSIS- del 13 novembre 2025, successivamente conosciuta, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, d. lgs n. 152/2006; nonché di qualsivoglia altro atto premesso, connesso o conseguenziale, ivi compresa, ove occorra, la Relazione istruttoria prot. gen. n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza vice-sindacale del 13 novembre 2025, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, con cui è stato ordinato il ripristino e la bonifica di terreni interessati da abbandono abusivo di rifiuti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e usufruttuari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con tre censure: violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Puglia che aveva annullato una prima ordinanza di bonifica; violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere per errata rappresentazione dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione, oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede; incompetenza dell’autorità emanante. La controversia riguardava l’imputabilità ai proprietari e usufruttuari, a titolo di dolo o colpa, dell’abbandono di rifiuti effettuato da ignoti. I ricorrenti sostenevano di essere proprietari incolpevoli e di avere denunciato gli sversamenti alle autorità, installato una sbarra metallica, collocato blocchi di cemento e predisposto sistemi di videosorveglianza per impedire l’accesso ai fondi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 subordini l’obbligo dei proprietari e dei titolari di diritti reali o personali di godimento alla prova di una condotta dolosa o colposa concretamente riferibile a tali soggetti, accertata dall’amministrazione mediante istruttoria puntuale e nel rispetto del contraddittorio. La disposizione esclude quindi una responsabilità oggettiva fondata sulla sola titolarità del diritto sul bene. Nel caso concreto, la relazione istruttoria comunale non aveva accertato un concreto coinvolgimento soggettivo dei ricorrenti. Al contrario, le denunce presentate e le misure adottate per impedire l’accesso ai terreni dimostravano una condotta diligente e proattiva, incompatibile con l’imputazione dell’abbandono a titolo di dolo o colpa. L’ordinanza è stata pertanto ritenuta illegittima e annullata. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi i e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Gli obblighi di rimozione, smaltimento e ripristino gravano sui proprietari e sui titolari di diritti reali o personali di godimento soltanto quando l’abbandono dei rifiuti sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, accertati con istruttoria concreta e nel rispetto del contraddittorio; è esclusa la responsabilità oggettiva.
art. 54 d.lgs. 267/2000
È richiamato quale base normativa della precedente ordinanza sindacale, ma non costituisce la disposizione decisiva per l’annullamento dell’atto impugnato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il proprietario o titolare di un diritto reale o personale di godimento su un’area interessata dall’abbandono di rifiuti può essere destinatario dell’ordine di rimozione, smaltimento e ripristino soltanto se la violazione gli è imputabile a titolo di dolo o colpa.
- La mera titolarità della proprietà o di un diritto di godimento sull’area inquinata non è sufficiente a fondare l’obbligo di bonifica e ripristino previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, essendo esclusa una responsabilità oggettiva del proprietario incolpevole.
- L’amministrazione che intenda ordinare al proprietario o al titolare di un diritto di godimento la rimozione dei rifiuti deve svolgere un’istruttoria puntuale, accertare il concreto coinvolgimento soggettivo dell’interessato a titolo di dolo o colpa e motivare specificamente tale imputazione.
- L’accertamento dell’imputabilità del proprietario deve essere effettuato nel rispetto del contraddittorio con i soggetti interessati; in difetto, l’ordine di rimozione e ripristino è illegittimo.
- La denuncia degli sversamenti alle autorità e l’adozione di misure concretamente dirette a impedire l’accesso all’area, come barriere e sistemi di videosorveglianza, costituiscono elementi indicativi di una condotta diligente e possono escludere l’imputabilità colposa dell’abbandono dei rifiuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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