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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19218/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una compravendita immobiliare di un terreno acquistato nel 1998. Dopo un avviso di accertamento di maggior valore del bene, confermato nei successivi gradi di merito e divenuto definitivo, l'Ufficio emetteva un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con accessori e interessi. I contribuenti impugnavano tale avviso, ma la CTP respingeva i ricorsi; la CTR, invece, accoglieva l'appello ritenendo condonabile la lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011 e valorizzando anche un asserito errore dell'Ufficio nel calcolo del valore della lite ai sensi dell'art. 16 L. n. 289/2002. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa o apparente motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 e 16 L. n. 289/2002. Sosteneva in particolare che: a) la sentenza di primo grado non aveva affatto affermato la condonabilità degli avvisi di liquidazione, ma al contrario l'aveva esclusa; b) la CTR aveva errato nel ritenere definibile la pretesa fiscale, poiché si trattava di una pretesa già definitivamente accertata e quindi non condonabile. I controricorrenti eccepivano anche la genericità del ricorso e la non autosufficienza per mancata corretta indicazione degli atti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che le sentenze di primo grado non avevano mai affermato la condonabilità della pretesa fiscale, ma avevano invece escluso che l'avviso di liquidazione fosse definibile, poiché riguardava una pretesa tributaria già conosciuta dai contribuenti e definitivamente accertata con decisioni passate in giudicato. Ha inoltre osservato che, una volta formatisi tali giudicati, l'avviso di liquidazione successivo non era condonabile e risultava intangibile anche quanto all'entità del tributo accertato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, e la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato gli originari ricorsi dei contribuenti. I resistenti sono stati condannati alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura riguardava il vizio di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile della sentenza di appello.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È richiamato dalla difesa dei contribuenti per eccepire la genericità del ricorso e la mancata specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, rigettando gli originari ricorsi, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384-bis c.p.c.

    È richiamato nel testo in relazione alla decisione della Corte di cassazione senza rinvio e alla definizione nel merito.

  • art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    È interpretato nel senso che non consente la definizione delle liti fiscali già definitivamente decise, con giudicato, e dunque non rende condonabile la pretesa già accertata.

  • art. 16, comma 3, lett. c), L. n. 289/2002

    È richiamato con riferimento al criterio di determinazione del valore della lite; la CTR aveva ritenuto errato il computo includendo anche le sanzioni, ma la Corte ha ritenuto assorbente il difetto di condonabilità per giudicato.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro può assumere natura impositiva solo se esprime, per la prima volta, una pretesa fiscale maggiore o diversa da quella già conosciuta e contestata dal contribuente.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali non è ammissibile quando la pretesa tributaria sia già stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato; il giudicato rende la pretesa intangibile e ne esclude la condonabilità.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una ricostruzione del contenuto delle pronunce di merito contraria al loro testo, la motivazione può risultare illogica e contraddittoria e ciò giustifica la cassazione.
  • Se la causa è decisa sulla base di soli errori di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando gli originari ricorsi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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