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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29710/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda tre episodi ravvicinati di danneggiamento seguiti da incendio commessi ai danni di un immobile in ristrutturazione e delle sue pertinenze: in due occasioni furono distrutti o attinti dal fuoco i quadri elettrici del cantiere, nella terza l'imputato fu colto mentre tentava nuovamente di appiccare il fuoco con un contenitore di liquido infiammabile; la persona offesa intervenne direttamente per spegnere le fiamme e i carabinieri identificarono l'imputato, rinvenendo anche oggetti compatibili con l'azione incendiaria. In appello la pena era stata rideterminata a mesi nove di reclusione, con esclusione della recidiva e negazione delle attenuanti generiche, oltre alla condanna al rimborso delle spese della parte civile. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: nullità per mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del giudice; vizio di motivazione sulla stessa mancata rinnovazione; vizio di motivazione e di prova sulla riferibilità dei tre episodi all'imputato e sulle ricadute sul vincolo della continuazione; erronea applicazione dell'art. 424 c.p. per avere la Corte scisso elemento oggettivo e soggettivo e per avere ritenuto sufficiente il dolo di danneggiare senza previsione del pericolo di incendio; illogicità della motivazione sul concreto pericolo di incendio; carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio dopo l'esclusione della recidiva; illegittimità dell'integrazione del dispositivo con la condanna alle spese civili tramite separato provvedimento. Con memoria successiva è stata inoltre dedotta l'intervenuta prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile nel merito per la quasi totalità dei motivi, qualificandoli come mere riproposizioni delle censure già svolte in appello o comunque come doglianze generiche e manifestamente infondate. Ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica come danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p., ribadendo che il dolo specifico richiesto consiste nell'uso del fuoco allo scopo di danneggiare e che il pericolo di incendio va valutato ex ante, con prognosi postuma, sulla base delle circostanze concrete. Ha inoltre ritenuto non necessaria una motivazione analitica sulla pena quando essa è contenuta nel minimo edittale o con aumenti esigui per la continuazione. È stato però accolto il solo motivo relativo alle statuizioni civili: l'omessa pronuncia sulle spese di appello della parte civile non era emendabile ex art. 130 c.p.p., perché implicava valutazioni discrezionali, sicché la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione. Quanto alla prescrizione dedotta con memoria, la Corte l'ha esclusa perché, essendo il ricorso inammissibile nel resto, non poteva essere rilevata una causa estintiva maturata dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    Il danneggiamento seguito da incendio richiede il dolo specifico di usare il fuoco per danneggiare; il pericolo di incendio è elemento oggettivo della fattispecie da accertare con giudizio ex ante, ma non è necessario che l'agente lo rappresenti come evento voluto o accettato.

  • art. 423 c.p.

    Costituisce la fattispecie più grave di incendio, applicabile quando la condotta realizza un incendio vero e proprio, cioè una combustione di non lievi proporzioni, tendenzialmente espansiva e non facilmente contenibile.

  • art. 525, comma 2, c.p.p.

    È richiamato dalla difesa come parametro di nullità per la mancata rinnovazione della prova dopo il mutamento del giudice; la Corte esclude la nullità perché la richiesta era generica e non specifica.

  • art. 495, comma 4-ter, c.p.p.

    Invocato dalla difesa quale fonte del diritto al nuovo esame dei testimoni in caso di mutamento dell'organo giudicante; la Corte ritiene che la doglianza non superi la genericità della richiesta proposta in primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È il veicolo del motivo per violazione di legge sostanziale, usato per contestare la qualificazione del fatto e l'interpretazione dell'art. 424 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È il veicolo del motivo per violazione di norme processuali, invocato per la rinnovazione istruttoria e per la statuizione sulle spese civili.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È il veicolo del vizio di motivazione dedotto per la prova dei fatti, la qualificazione giuridica, la pena e la rinnovazione istruttoria.

  • art. 130 c.p.p.

    Non è utilizzabile per integrare una sentenza omettente la statuizione sulle spese della parte civile, quando la decisione richiede valutazioni discrezionali sulla fondatezza e sulla liquidazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la determinazione della pena; la Corte ritiene sufficiente il richiamo implicito al trattamento già motivato in primo grado, essendo la pena finale sotto il minimo medio edittale e con aumenti esigui per continuazione.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato nella memoria sui motivi nuovi per sostenere la prescrizione; la Corte ne esclude la rilevanza perché la causa estintiva sarebbe maturata solo dopo la decisione impugnata e il ricorso era già inammissibile nel resto.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, in presenza di ricorso inammissibile, non può rilevare d'ufficio una causa estintiva del reato maturata dopo la sentenza impugnata.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa a sostegno di una lettura più restrittiva dell'elemento soggettivo; la Corte non lo ritiene idoneo a sovvertire la struttura della fattispecie delineata dall'art. 424 c.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello: occorre un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata, altrimenti il motivo è generico o manifestamente infondato.
  • In tema di danneggiamento seguito da incendio, il dolo specifico richiesto consiste nell'uso del fuoco al fine di danneggiare; non è necessario che l'agente voglia o preveda come evento ulteriore l'incendio o il pericolo di incendio, che resta elemento oggettivo da accertare separatamente.
  • La distinzione tra art. 424 c.p. e art. 423 c.p. dipende dall'effettiva realizzazione di un incendio di dimensioni apprezzabili: se l'azione mira a danneggiare e non si traduce in un incendio vero e proprio, ricorre l'art. 424 c.p.; se invece l'agente vuole cagionare un incendio, si applica l'art. 423 c.p.
  • Il pericolo di incendio va valutato con prognosi postuma ex ante e a base parziale, tenendo conto delle circostanze esistenti al momento della condotta; non assumono rilievo decisivo l'intervento tempestivo che abbia spento le fiamme né eventi eccezionali sopravvenuti.
  • Una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dopo il mutamento del giudice deve essere specifica e circostanziata; una domanda generica o riferita in modo indiscriminato ai testimoni non consente di ravvisare la nullità della decisione.
  • Quando la pena è determinata nel minimo edittale o al di sotto della media e gli aumenti per la continuazione sono esigui, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica sulla dosimetria, essendo sufficiente che dal complessivo iter decisionale emerga il corretto esercizio del potere discrezionale.
  • L'omessa statuizione sulle spese di parte civile non è emendabile come mero errore materiale se richiede una valutazione discrezionale sulla debenza e sulla liquidazione; in tal caso l'omissione è censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto, non può essere rilevata in cassazione una causa estintiva del reato maturata dopo la sentenza impugnata, perché manca un valido rapporto di impugnazione ai fini dell'art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

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