Regolamento (UE) 2016/1937
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il ciflutrin come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, sulla base della valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. L’approvazione decorre dal 1º marzo 2018 e scade il 28 febbraio 2028. L’uso è però subordinato a specifiche condizioni tecniche e di valutazione, in particolare per i rischi ambientali, l’efficacia e gli eventuali residui in alimenti o mangimi.
Approvazione del ciflutrin come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Ambito di applicazione
Si applica al ciflutrin quale principio attivo esistente impiegato nei biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato, incluse le verifiche su esposizioni, rischi, efficacia e residui. Non disciplina altri tipi di prodotto né autorizza automaticamente i singoli biocidi, che restano soggetti alla successiva autorizzazione nazionale o unionale secondo il regolamento (UE) n. 528/2012.
Approvazione del ciflutrin come principio attivo nei biocidi di tipo 18
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione approva il ciflutrin quale principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. L’atto si inserisce nel quadro del programma di riesame dei principi attivi previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, dopo la valutazione effettuata dall’autorità competente tedesca e il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.
Contesto della valutazione
Secondo i considerando, il ciflutrin figura nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell’eventuale approvazione. La valutazione, originariamente svolta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ha riguardato l’impiego nel tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Sulla base del parere tecnico, la Commissione ritiene che i biocidi contenenti ciflutrin possano soddisfare le prescrizioni applicabili, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.
Dispositivo di approvazione
L’articolo 1 dispone l’approvazione del ciflutrin come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, rinviando all’allegato per le condizioni vincolanti. L’approvazione non ha portata generale su tutti i biocidi, ma opera entro il perimetro tecnico e regolatorio del tipo di prodotto individuato.
Dati tecnici del principio attivo
L’allegato identifica il principio attivo con:
- denominazione comune: ciflutrin;
- denominazione IUPAC: (RS)-α-Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;
- numero CE: 269-855-7;
- numero CAS: 68359-37-5.
È fissato un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 955 g/kg (95,5 % p/p). La nota chiarisce che la purezza indicata corrisponde a quella valutata ai fini dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, ma il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa se è dimostrata l’equivalenza tecnica.
Decorrenza e durata dell’approvazione
L’approvazione decorre dal 1º marzo 2018 e scade il 28 febbraio 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni dei biocidi
L’allegato impone condizioni puntuali che devono essere considerate nella fase di autorizzazione dei singoli biocidi contenenti ciflutrin. In particolare:
- occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia per eventuali usi richiesti ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
- per i prodotti usati nelle abitazioni e nei locali di stabulazione di animali con scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue, va valutato l’impatto su acque di superficie e sedimenti;
- per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali con scarico diretto nelle acque di superficie, va prestata attenzione alle acque di superficie e ai sedimenti;
- per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali, dopo l’applicazione di letame su terreni agricoli, va considerato l’effetto su acque di superficie e sedimenti.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possano lasciare residui in alimenti o mangimi, il regolamento impone di verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti. Tale verifica deve essere effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di mitigazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Effetti giuridici negli Stati membri
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò significa che l’approvazione e le condizioni in esso contenute vincolano direttamente gli operatori e le autorità nazionali competenti, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il ciflutrin come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, con rinvio alle specifiche e condizioni stabilite nell’allegato.
Ambito tecnico e classificazione del tipo di prodotto
Il ciflutrin è valutato per il tipo di prodotto 18, corrispondente agli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, in continuità con la disciplina già prevista dalla direttiva 98/8/CE e ora dal regolamento (UE) n. 528/2012.
Dati identificativi e purezza minima
Nell’allegato sono indicati il nome comune ciflutrin, la denominazione IUPAC, i numeri CE 269-855-7 e CAS 68359-37-5, nonché un grado minimo di purezza pari a 955 g/kg (95,5 % p/p).
Decorrenza e durata dell’approvazione
L’approvazione decorre dal 1º marzo 2018 e scade il 28 febbraio 2028.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti ciflutrin richiedono particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia per usi non esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione; inoltre, per determinati usi, occorre prestare attenzione alle acque di superficie e ai sedimenti, nonché valutare l’impatto di applicazioni di letame su terreni agricoli.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare o modificare i livelli massimi di residui (LMR) secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 o il regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di mitigazione del rischio per evitare superamenti degli LMR applicabili.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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