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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16674/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del 7 gennaio 2022 del Tribunale di Avezzano per mancata specificità dell'atto d'appello. La Corte territoriale aveva ritenuto l'atto aspecifico perché, a suo dire, il ricorrente contestava un reato diverso da quello giudicato in primo grado. Il ricorrente invece ha dedotto che tale valutazione era errata: nel corso del dibattimento il Pubblico Ministero aveva modificato il capo d'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., attribuendo l'illecito come oltraggio a pubblico ufficiale (modifica poi non aggiornata correttamente nell'intestazione della sentenza di primo grado per errore materiale), quindi le censure erano effettivamente riferite al reato poi contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità per aspecificità. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello è inammissibile solo se mancano censure esplicite e argomentate contro le ragioni della decisione impugnata, e ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato doglianze su un reato diverso, dato che il capo d'imputazione era stato modificato in udienza. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Indica la fattispecie per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo grado secondo la autocitazione presente negli atti; la Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma ne considera rilevante la corretta indicazione ai fini dell'ammissibilità dell'appello

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al fatto originariamente contestato e alla possibile confusione nella titolazione del capo d'imputazione nella sentenza di primo grado

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la modifica del capo d'imputazione in dibattimento; la Corte ha ritenuto decisiva la modifica disposta dal Pubblico Ministero ai sensi di tale articolo per valutare la correttezza della censura d'appello

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Richiamato per giustificare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con le modalità emergenziali previste (misure connesse all'emergenza sanitaria)

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Citato in relazione alla proroga degli effetti delle disposizioni che hanno consentito le modalità emergenziali di trattazione del procedimento

  • art. 5-duodecies, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199)

    art. 5-duodecies, d.l. 31/10/2022, n. 162

    Ulteriore richiamo normativo relativo alla proroga delle modalità procedurali emergenziali; utilizzato per inquadrare la procedura adottata nell'udienza

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016

    Precedente consolidato che afferma il principio in base al quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando non siano enunciate e argomentate le critiche rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; principio applicato dalla Corte per cassare l'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • L'appello è ammissibile solo se contiene censure esplicite e argomentate sulle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; la mera genericità delle doglianze può portare all'inammissibilità, ma occorre una valutazione attenta della effettiva portata delle censure
  • Se il Pubblico Ministero modifica formalmente il capo d'imputazione in dibattimento ai sensi dell'art. 516 c.p.p., le censure dell'imputato vanno valutate in relazione al capo così modificato, e non solo in base alla dicitura che eventualmente permane per errore materiale nella sentenza
  • Errori materiali nella intestazione o nella formulazione testuale della sentenza di primo grado (es. mantenimento del vecchio titolo del reato) non devono automaticamente determinare l'esclusione delle censure di merito dell'imputato, ove sia chiaro dagli atti quale sia la fattispecie effettivamente dibattuta
  • La Corte di cassazione controlla rigorosamente il rispetto del principio di specificità dell'appello ma è pronta ad annullare decisioni che non hanno adeguatamente valorizzato elementi oggettivi (come una modifica dell'imputazione in dibattimento)
  • In presenza di decisioni di inammissibilità ritenute errate, la Cassazione può annullare senza rinvio l'atto impugnato e disporre la trasmissione degli atti al competente distretto d'appello per il prosieguo del giudizio

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