Sentenza n. 701/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Prefettura di Foggia, SUI, del 25 aprile 2026 che ha archiviato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, codice pratica P-FG/L/Q/2025/111593, per il seguente motivo “Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (art. 22 co. 5ter e 6 del d.gls. 286/1998)”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, conseguenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Foggia che aveva archiviato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, deducendo tre motivi: omessa comunicazione del preavviso di rigetto, manifesta ingiustizia ed erroneità della motivazione. Dalle stesse allegazioni del ricorrente è emerso che l'istanza era stata presentata il 9 aprile 2026 e che il contratto di soggiorno, sottoscritto dal datore di lavoro con firma digitale in data 25 aprile 2026, era stato trasmesso all'amministrazione nella medesima data, con un giorno di ritardo rispetto al termine normativo di quindici giorni, scaduto in giorno non festivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che l'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 qualifica la mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro quindici giorni come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. Il provvedimento di archiviazione, omologo a un diniego, è stato considerato vincolato; pertanto, non era necessario il preavviso di rigetto né erano necessarie ulteriori garanzie partecipative. Il ricorrente non aveva dedotto che il ritardo fosse dovuto a forza maggiore o ad altra causa non imputabile. La motivazione, benché sintetica, è stata ritenuta corretta ed esaustiva perché conforme alla previsione normativa e adeguata alla forma semplificata prevista dall'art. 2, comma 1, seconda parte, della l. n. 241/1990 per le domande manifestamente infondate. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda. È stata inoltre dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
la mancata trasmissione del contratto nel termine di n. 15 giorni è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno
Il termine di quindici giorni per la trasmissione del contratto di soggiorno costituisce una prescrizione il cui mancato rispetto impedisce il rilascio del permesso di soggiorno; l'amministrazione esercita un potere vincolato.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato nel provvedimento amministrativo quale base normativa della causa di archiviazione, ma la sentenza fonda specificamente la decisione sull'art. 22, comma 5-ter.
art. 2, comma 1, seconda parte, l. n. 241/1990
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
In presenza di una domanda manifestamente infondata, è legittima una conclusione espressa in forma semplificata, con motivazione sintetica riferita al fatto o alla norma risolutiva.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Quando la legge configura la mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve adottare un provvedimento vincolato di diniego o archiviazione in caso di trasmissione tardiva, salvo che l'interessato dimostri una causa di forza maggiore o comunque non imputabile del ritardo.
- Nei procedimenti vincolati nei quali l'esito negativo discende direttamente dall'accertamento di un presupposto legale ostativo, l'omissione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del provvedimento quando non siano dedotti elementi idonei a incidere sull'applicazione automatica della causa ostativa.
- Un provvedimento amministrativo che definisce una domanda manifestamente infondata può essere redatto in forma semplificata e motivato mediante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo, purché tale riferimento renda comprensibile la ragione del diniego.
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