Cassazione Penale, Sentenza n. 25380/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati condannati in appello per condotte di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina, contestate in concorso tra loro e, per uno dei due, anche individualmente. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato che ha poi ricorso, rideterminando la pena in relazione a diversi episodi e alla continuazione con fatti già definiti con sentenza irrevocabile, mentre ha confermato responsabilità e trattamento sanzionatorio per l'altra imputata. Il primo ricorrente ha denunciato: 1) violazione di legge e illegalità della pena per asserita indeterminatezza del calcolo della continuazione esterna tra giudicati, sostenendo che la sentenza non indicasse dati minimi del giudicato esterno e della pena base; 2) nullità strutturale per contrasto tra la data della deliberazione indicata in intestazione e quella riportata nel dispositivo. La seconda ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla mancata qualificazione dei fatti come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ritenendo illogica la valorizzazione di natura della sostanza, concorso con altri, organizzazione e pagamenti elettronici, a fronte di una struttura asseritamente rudimentale e di quantità esigue; 2) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, invocando la incensuratezza e la propria attività lavorativa regolare come badante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto non deducibili con ricorso per cassazione i vizi relativi alla determinazione della pena nel concordato in appello, salvo l'ipotesi di pena illegale, e comunque ha escluso ogni illegittimità perché la pena risultava concordata dalle parti e correttamente ancorata anche alla individuazione del reato più grave in concreto, secondo i dati emergenti dagli atti. Ha inoltre ritenuto che l'errore sulla data della sentenza fosse un mero refuso, non idoneo a creare incertezza sul provvedimento. Quanto alla seconda, ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o non consentiti, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio. Ha ribadito che il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una complessiva minore offensività dell'attività di spaccio, incompatibile con un contesto organizzato, continuativo e con uso di strumenti di pagamento elettronici e approvvigionamento di aree distanti; ha inoltre escluso che la sola incensuratezza o la mera condotta processuale difensiva possano fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, specie se la dedotta attività lavorativa non era stata tempestivamente allegata in appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Richiamato come base dell'accordo in appello sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena in sede di concordato.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie autonoma di lieve entità è configurabile solo in presenza di una complessiva minore portata dell'attività di spaccio, con ridotta circolazione di merce e denaro e guadagni limitati; non è ravvisabile in un'attività organizzata e continuativa con apprezzabile offensività.
art. 62-bis c.p.
La sola incensuratezza non basta a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche; serve la presenza di elementi ulteriori valorizzabili dal giudice.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Richiamato per affermare che, in materia di continuazione, quando si riunisce un reato ritenuto più grave in concreto ad altri già giudicati, rileva la pena più grave inflitta in concreto, per identità di ratio con il giudizio di esecuzione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, i vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione se non incidono sulla legalità della pena; resta preclusa una censura che attenga solo alla motivazione o alla correttezza del calcolo concordato dalle parti.
- In tema di continuazione tra giudicati, il giudice può individuare come reato più grave quello che, in concreto, presenti una maggiore gravità sanzionatoria, anche se astrattamente punito meno severamente, purché il percorso sanzionatorio sia ricostruibile e coerente con i dati degli atti.
- Un errore materiale evidente nella data di deliberazione o nell'intestazione della sentenza non determina, di per sé, nullità o incertezza del provvedimento se il refuso è immediatamente riconoscibile e non impedisce l'identificazione della decisione.
- La fattispecie lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede un apprezzamento complessivo della condotta che tenga conto di quantità, modalità operative, circolazione di droga e denaro, organizzazione e capacità diffusiva; è incompatibile con attività di spaccio stabile, organizzata e reiterata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi ulteriori; la mera incensuratezza non è sufficiente e la condotta processuale difensiva non equivale a collaborazione rilevante ai fini del beneficio.
- In cassazione non è consentito sollecitare una lettura alternativa delle emergenze processuali quando la censura, pur formalmente di violazione di legge, mira in sostanza a contestare la valutazione di merito senza evidenziare manifeste illogicità o travisamenti.
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