Cassazione Civile, Ordinanza n. 28876/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra il proprietario originario e uno dei figli, coltivatore diretto, con canone ritenuto molto inferiore al valore di mercato. Dopo la morte del proprietario, alcuni coeredi hanno chiesto l’annullamento del contratto per incapacità naturale del concedente ex art. 428 c.c. e, in conseguenza, il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il conduttore ha resistito sostenendo la validità del contratto e, in via riconvenzionale, ha chiesto: l’accertamento dell’acquisto coattivo delle quote ereditarie del fondo ai sensi della disciplina agraria richiamata dagli artt. 4 e 5 della l. n. 97/1994 e dell’art. 8 d.lgs. n. 228/2001; in subordine, la costituzione ex lege di un affitto forzoso sulle quote degli altri coeredi ex art. 49 l. n. 203/1982. Il Tribunale ha annullato il contratto per incapacità naturale del concedente, ha accolto il risarcimento e ha respinto le riconvenzionali; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: nullità della c.t.u. per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; nullità della motivazione per mancata considerazione delle osservazioni del c.t.p.; violazione della normativa sull’acquisto coattivo del fondo rustico da parte del coerede coltivatore diretto; violazione dell’art. 49 l. n. 203/1982 sulla costituzione di affitto forzoso; violazione delle regole sulla prova testimoniale e dell’onere della prova in relazione all’incapacità naturale; ultrapetizione e erronea liquidazione del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quinto e sesto motivo; ha respinto il quarto motivo affermando che l’art. 49 l. n. 203/1982 non tutela la permanenza sul fondo senza titolo di chi abbia coltivato in forza di un contratto poi annullato; ha dichiarato assorbito il terzo motivo, perché l’acquisto coattivo presuppone il previo rapporto di affitto forzoso. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla c.t.u., alla motivazione, alla prova testimoniale e all’ultrapetizione; ha ritenuto infondato il motivo sull’affitto forzoso ex art. 49 l. n. 203/1982, affermando che la norma non si applica quando il coltivatore era già insediato sul fondo in forza di un contratto poi annullato per incapacità del concedente; ha dichiarato assorbito il motivo sull’acquisto coattivo delle quote, poiché tale diritto presuppone il previo rapporto di affitto forzoso. È stata confermata la decisione di merito che aveva annullato il contratto di affitto agrario, riconosciuto il risarcimento e respinto le domande riconvenzionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 428 c.c.
l’annullamento per incapacità naturale presuppone che, al momento dell’atto, il soggetto non fosse in grado di intendere o di volere; la decisione di merito fondata su tale accertamento non è rivedibile in cassazione come rivalutazione del fatto
art. 49 l. n. 203/1982
"i contratti agrari non si sciolgono per morte del concedente"
la norma sull’affitto forzoso tutela la continuità dell’impresa agricola solo se l’erede coltivatore continui l’attività sul fondo senza un precedente titolo contrattuale; non opera quando esisteva un contratto agrario poi annullato, poiché non tutela la mera permanenza sine titulo
art. 4 l. n. 97/1994
il diritto del coerede coltivatore all’acquisto delle quote degli altri coeredi presuppone un precedente rapporto di affitto forzoso ex art. 49 l. n. 203/1982 e nasce solo alla scadenza di quel rapporto
art. 5 l. n. 97/1994
richiamato insieme all’art. 4 per la disciplina dell’acquisto coattivo delle porzioni di fondo rustico da parte del coerede coltivatore
art. 8 d.lgs. n. 228/2001
estende la disciplina dell’acquisto coattivo delle quote ereditarie dei fondi rustici ai Comuni diversi da quelli montani, ma sempre nei limiti dei presupposti già indicati dalla disciplina richiamata
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione al preteso vizio di contraddittorio della c.t.u.
art. 194 c.p.c.
richiamato in relazione al preteso vizio della consulenza tecnica d’ufficio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione apparente o inesistente deve investire l’intrinseco contenuto della motivazione, non elementi esterni ad essa
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento
art. 244 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l’ammissibilità della prova testimoniale valutativa
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sull’incapacità naturale
art. 81 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione e alla legittimazione ad agire
art. 99 c.p.c.
richiamato in relazione alla domanda giudiziale e ai limiti del potere decisorio
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione
art. 366, n. 6, c.p.c.
la questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove sia stata dedotta nel giudizio di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
base del procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già svolte o la critica generica delle valutazioni del consulente tecnico non integra un motivo ammissibile.
- La denuncia di nullità della consulenza tecnica d’ufficio non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; per essere scrutinabile in cassazione occorre allegare in modo autosufficiente le contestazioni tempestivamente formulate nel giudizio di merito e indicare dove siano state dedotte.
- L’art. 49 l. n. 203/1982 tutela la continuità dell’impresa agricola solo quando l’erede coltivatore prosegue l’attività in assenza di un precedente rapporto contrattuale; non consente di valorizzare come titolo legittimante una permanenza sul fondo derivante da un contratto poi annullato.
- Il diritto del coerede coltivatore all’acquisto delle quote degli altri coeredi presuppone logicamente e cronologicamente l’esistenza di un precedente rapporto di affitto forzoso; in mancanza di tale presupposto la domanda di acquisto coattivo è infondata.
- Le censure in cassazione che introducano questioni non trattate in sentenza sono inammissibili se il ricorrente non dimostra, con puntuale indicazione degli atti, di averle già dedotte nel giudizio di merito.
- L’accertamento dell’incapacità naturale e la conseguente valutazione delle prove testimoniali appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
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