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Sentenza

Sentenza del 02/11/2015 n. 4680 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tributi Locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Pertinenze - Autonoma tassabilità - Esclusione - Condizioni - Art. 59 d.lgs. n. 446/1997 - Regolamenti Comunali in materia - Limiti di legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, sostenendo che il box auto, pur situato in un edificio diverso ma a soli 8-9 metri dall'abitazione principale, fosse una pertinenza effettivamente e concretamente destinata al servizio dell'abitazione e, pertanto, non autonomamente tassabile. Il Comune sosteneva invece che, in base al proprio regolamento, fossero fiscalmente rilevanti soltanto le pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione principale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha stabilito che la qualità di pertinenza, ai fini ICI, dipende dalla destinazione effettiva e concreta del bene al servizio o ornamento dell'abitazione, secondo un criterio fattuale, e non dalla coubicazione nello stesso edificio né dalla distinta iscrizione catastale. Il regolamento comunale di Milano è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui limitava il riconoscimento fiscale delle pertinenze ai soli box situati nello stesso edificio o complesso immobiliare. Il box è stato quindi escluso dalla tassazione autonoma. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2 d.lgs. n. 504/1992

    Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

    La pertinenza fiscalmente segue il regime del fabbricato principale e non è autonomamente tassabile quando risulta destinata in modo effettivo e concreto al servizio o ornamento dell'abitazione. Non rilevano né la distinta iscrizione catastale né il fatto che il bene sia situato in un edificio diverso.

  • Art. 817 cod. civ.

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    Il rapporto pertinenziale richiede una destinazione durevole e concreta del bene accessorio al servizio o ornamento del bene principale; la valutazione è prevalentemente fattuale.

  • Art. 59, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 446/1997

    Considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

    La norma consente ai Comuni di individuare con regolamento le tipologie di fabbricati pertinenziali, ma non permette di derogare al criterio legale della destinazione effettiva e concreta né di escludere pertinenze solo perché ubicate in un diverso edificio.

  • Art. 1 d.l. n. 93/2008, convertito dalla l. n. 126/2008

    Ha previsto l'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle unità assimilate secondo la disciplina applicabile; tale agevolazione è stata interpretata in collegamento con il regime fiscale delle pertinenze.

  • Regolamento ICI del Comune di Milano del 2000

    Le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7.

    La limitazione regolamentare alle pertinenze situate nello stesso edificio o complesso immobiliare è stata ritenuta illegittima perché restringe indebitamente il criterio fattuale previsto dalla legge.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    La decisione dà atto della sussistenza dei presupposti relativi al raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale richiamata.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni ICI relative alle pertinenze, prevale la situazione concreta: occorre dimostrare che il bene sia effettivamente e durevolmente destinato al servizio dell'abitazione principale.
  • La pertinenza può essere riconosciuta anche se situata in un edificio diverso e se iscritta catastalmente in modo autonomo; la mera distanza non esclude il vincolo pertinenziale, purché il collegamento funzionale sia effettivo.
  • Un regolamento comunale può specificare le categorie di beni agevolabili, ma non può introdurre condizioni più restrittive incompatibili con la legge, come l'obbligo che pertinenza e abitazione si trovino nello stesso edificio.
  • La prova del rapporto pertinenziale può derivare da elementi oggettivi quali vicinanza, assenza di garage presso l'abitazione, utilizzo del box per le esigenze dell'abitazione e stabile destinazione del bene.
  • Le contestazioni sulla mancanza del vincolo pertinenziale devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di primo grado; una contestazione nuova in appello può essere dichiarata tardiva e inammissibile.
  • L'esclusione dalla tassazione non deriva automaticamente dalla categoria catastale o dalla dichiarazione del proprietario: resta necessario verificare in concreto il rapporto funzionale e durevole tra bene principale e pertinenza.

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