Sentenza n. 14488/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 8296/2025, pubblicata il 14 luglio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 36419/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 8296/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante buoni elettronici del valore di euro 500,00 per ciascun anno, oltre agli interessi. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il ricorso si fonda quindi sull'inadempimento dell'obbligo derivante dal giudicato e sull'impossibilità, in sede di ottemperanza, di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dalla sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha fornito prova o chiarimenti dell'esecuzione. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto sussistente il diritto del ricorrente all'esecuzione della prestazione riconosciuta nel titolo, precisando che i presupposti della pretesa non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. È stato ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, senza compenso e previa richiesta del ricorrente. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e all'OIV del Ministero, in ragione della persistente inerzia amministrativa e del numero elevato di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il creditore può ottenere l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- L'amministrazione convenuta in ottemperanza deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le ragioni dell'eventuale mancata esecuzione; in assenza di tali elementi, l'allegato inadempimento del creditore può essere posto a fondamento dell'accoglimento della domanda secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l'amministrazione conformarsi al contenuto del titolo esecutivo.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare anticipatamente un commissario ad acta, attivabile su richiesta del ricorrente in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La persistente e generalizzata inerzia dell'amministrazione nell'eseguire obblighi derivanti da pronunce giudiziali può giustificare la trasmissione degli atti agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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