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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18723/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento per errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. (esposizione alla pubblica fede). Si è sostenuto che il furto riguardava un'autovettura dotata di antifurto satellitare che permetteva il continuo monitoraggio della posizione, sicché tale sistema renderebbe impossibile o comunque non configurerebbe l'aggravante per esposizione alla pubblica fede in quanto non sarebbe alterata o esposta la fede pubblica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata: la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito che il fatto che un veicolo sia dotato di antifurto satellitare non esclude l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., poiché il sistema di localizzazione non impedisce materialmente la sottrazione e l'impossessamento del bene ma al più ne consente il successivo recupero. Peraltro il rimedio del ricorso per cassazione avverso il patteggiamento è limitato ai soli errori manifesti di qualificazione giuridica; non è ammissibile l'impugnazione basata su accertamenti probatori o valutazioni non immediatamente desumibili dal testo della sentenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)

    art. 625 nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (esposizione alla pubblica fede) cod. pen.

    L'art. 625, n. 7 (esposizione alla pubblica fede) opera anche quando il bene sottratto sia dotato di antifurto satellitare: la presenza del sistema non impedisce la sottrazione e l'impossessamento, limitandosi eventualmente a permetterne il successivo recupero, per cui l'aggravante resta applicabile.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Limita il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento: è consentito il ricorso per cassazione per errata qualificazione giuridica solo se l'errore è manifesto. Non sono ammissibili denunce di errori valutativi di diritto che non risultino evidenti dal testo della sentenza né motivi che richiedano l'esame di questioni di fatto o probatorie non immediatamente desumibili dall'imputazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    ex art. 606 cod. proc. pen. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)

    La declaratoria di inammissibilità determina, oltre al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nell'atto impugnatorio, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.)

    Ha introdotto i limiti al sindacato di cassazione sulle sentenze di patteggiamento, circoscrivendo la possibilità di impugnazione ai soli errori manifesto di diritto sulla qualificazione del fatto.

Massime di principio

  • Nei casi di patteggiamento il ricorso per cassazione per errata qualificazione è ammesso solo se l'errore è manifesto; argomentazioni che richiedano accertamenti di fatto o prove non immediatamente desumibili dalla sentenza sono inammissibili.
  • La presenza di dispositivi di localizzazione (antifurto satellitare) sul veicolo non esclude di per sé l'aggravante di esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.): la possibilità di monitoraggio non impedisce la sottrazione e l'impossessamento, ma consente al massimo il recupero successivo.
  • Per contestare con successo l'applicazione di un'aggravante in sede di patteggiamento occorre dimostrare, con evidenza immediata e dal testo della sentenza o dall'imputazione, che la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati.
  • Chi propone ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento deve valutare il rischio di inammissibilità e le possibili sanzioni economiche (spese e ammende) qualora l'inammissibilità derivi da profili di colpa nell'atto impugnatorio.
  • La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione svolge un ruolo determinante nell'interpretazione delle circostanze che escludono o meno aggravanti: argomentazioni contrarie devono confrontarsi con precedenti specifici e manifestamente divergenti per essere rilevanti.

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